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Ordinanza — n. 41330/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for alleging generic statutory violations not listed in Article 448 of the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41330/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Cinnini inadmissible without formalities under Article 610, paragraph 5-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued that the lower court violated Articles 62-bis and 81 of the Penal Code by failing to recognize the prevalence of generic mitigating circumstances over qualified recidivism. The court rejected this because the appeal did not specify the exact vices required by Article 448, paragraph 2-bis, rendering it procedurally defective.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: An appeal is inadmissible de plano if it alleges generic violations of substantive law without specifying the exact vices enumerated in Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic violation Article 448 c.p.p. qualified recidivism mitigating circumstances procedural defect de plano dismissal circostanze attenuanti

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
per il mancato riconoscimento della prevalenza delle riconosciute circostanze attenuanti generiche sulla recidiva qualificata; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, "senza formalità", ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Cinnini Gabriele Giuseppe, nato a Triggiano il 18/03/2000 avverso la sentenza del 15/05/2023 del Tribunale di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile; rilevato che il ricorso è inammissibile perché presentato per dedurre vizi diversi da quelli elencati dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen.: in particolare, l'impugnazione lamenta genericamente la violazione degli artt. 62-bis e 81 cod. pen. per il mancato riconoscimento della prevalenza delle riconosciute circostanze attenuanti generiche sulla recidiva qualificata; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, "senza formalità", ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/09