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Ordinanza — n. 41329/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to improper grounds under 2017 procedural code reforms.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41329/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible ex officio because the grounds cited by the appellant did not fall within the permissible categories established by the 2017 procedural code reforms. The appellant argued for a reduction in sentence based on the continuation of drug offenses, but the court found this argument legally inconsistent with the specific statutory provisions governing the offense. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to pay the associated court costs.

Regesto Legislator

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Art. 444 c.p.p.; Art. 448 c.p.p.: Appeals against sentencing judgments must strictly adhere to the limited grounds permitted by law, excluding general challenges to factual assessments or qualifications not meeting the threshold of obvious error or legal eccentricity.

Parole chiave

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criminal appeal admissibility procedural code reforms sentencing reduction grounds drug offense continuation inadmissible appeal imputazione per reati di stupefacenti dipendenza da sostanze sostanze soggette a restrizione

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
Con ricorso affidato al difensore di fiducia, Tarek Cherkaoui impugna la sentenza del Tribunale di Como ex art. 444 cod. proc. pen., con cui gli è stata applicata la pena di due anni di reclusione ed euro 1.000 di multa in ordine al delitto di cui all'art.
Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
pen., con cui gli è stata applicata la pena di due anni di reclusione ed euro 1.000 di multa in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso, invero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod.
Legge n. 103 del 2017
art. 444 cod. proc. pen
Con ricorso affidato al difensore di fiducia, Tarek Cherkaoui impugna la sentenza del Tribunale di Como ex art. 444 cod. proc. pen., con cui gli è stata applicata la pena di due anni di reclusione ed euro 1.000 di multa in ordine al delitto di cui all'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv.
Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, Bisignani
Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brughitta
254865) o risulti frutto di un errore manifesto (Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brughitta, Rv.
Sez. 6, Ordinanza n. 2721 del 08/01/2018, Bouaroua
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Tarik Cherkaoui (CUI 04Y3S10) nato il 28/07/1995 avverso la sentenza del 08/05/2023 del Tribunale di Como udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Costantini; FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso affidato al difensore di fiducia, Tarek Cherkaoui impugna la sentenza del Tribunale di Como ex art. 444 cod. proc. pen., con cui gli è stata applicata la pena di due anni di reclusione ed euro 1.000 di multa in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge nella parte in cui il Tribunale non ha ritenuto la continuazione alla luce del possesso di differenti sostanze stupefacenti.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché la proposta censura esula da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere dedotte con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Il ricorso, invero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dal ricorrente (cfr.

Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014). La contestazione in concreto effettuata in ordine alla mancata applicazione della continuazione (manifestamente infondata tenuto conto che la fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 non differenzia la qualità delle sostanza al contrario di quanto avviene con riferimento ai commi 1 e 4), tesi che rimanda ad una erronea qualificazione dei fatti in sentenza in realtà correttamente qualificati nella unica ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. cit., risulta inconsistente e si risolve in una formula vuota di contenuti; si deve ribadire che erronea qualificazione giuridica può essere fatta valere con il ricorso per cassazione solo quando risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto alla contestata aggravante (Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, dep. 2013, Bisignani, Rv. 254865) o risulti frutto di un errore manifesto (Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brughitta, Rv. 264153), mentre non è consentito, alla luce della modifica normativa, contestare, senza giustificarla, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, ritenuta nella sentenza di patteggiamento, della quale, in sostanza, si denunciano inammissibili vizi di motivazione (Sez. 6, Ordinanza n. 2721 del 08/01/2018, Bouaroua, Rv. 272026).

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am