Cassation appeal dismissed as inadmissible for failing to cite grounds permitted under the 2017 Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Rolando Liguori inadmissible on procedural grounds. Liguori challenged a first-instance sentence for tax evasion, arguing the lower court lacked sufficient reasoning. The Court ruled that post-2017 procedural reforms restrict appeals to specific grounds, none of which were raised by the appellant, resulting in dismissal and an order to pay costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444 c.p.p.; Art. 448 c.p.p.: Appeals against sentencing judgments must cite grounds permitted by law; appeals failing to do so are inadmissible de plano.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Liguori Rolando nato il 01/06/1974 avverso la sentenza del 13/04/2023 del Tribunale di Cosenza udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Costantini; FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso affidato al difensore di fiducia, Rolando Liguori impugna la sentenza del Tribunale di Cosenza ex art. 444 cod. proc. pen., con cui gli è stata applicata la pena di un anno di reclusione ed euro 1.200 di multa in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.
2. Il ricorrente deduce violazione di legge per carenza della motivazione.
3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché la proposta censura esula da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere dedotte con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Il ricorso, invero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dal ricorrente (cfr. Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).
4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci