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Ordinanza — n. 41321/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for challenging legal qualification in plea bargain sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41321/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible de plano without notifying the appellant. The appellant argued that the lower court incorrectly excluded a minor offense under specific drug trafficking provisions, but the Court found this argument inconsistent with the plea bargain framework. The decision rests on the statutory limitation that legal qualification challenges are only admissible when they are immediately obvious or result from a manifest error, which was not demonstrated here.

Regesto Legislator

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Art. 444, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990: A challenge to the legal qualification of facts in a plea bargain sentencing is inadmissible unless it is immediately obvious or constitutes a manifest error.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility legal qualification challenge plea bargain sentencing drug trafficking offense de plano dismissal reati qualificati contro gli stupefacenti traffico aggravato di cocaina adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 444, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Con ricorso affidato al difensore di fiducia, Osamede Bright Adesagbon impugna la sentenza del Tribunale di Parma ex art. 444 cod.
Art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990
Il ricorrente deduce la errata qualificazione giuridica del fatto là dove il Tribunale ha escluso il fatto di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.
Legge n. 103 del 2017
art. 444 cod. proc. pen
Con ricorso affidato al difensore di fiducia, Osamede Bright Adesagbon impugna la sentenza del Tribunale di Parma ex art. 444 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv.
Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, Bisignani
Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brughitta
254865) o risulti frutto di un errore manifesto (Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brughitta, Rv.
Sez. 6, Ordinanza n. 2721 del 08/01/2018, Bouaroua
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Adesagbon Osamede Bright nato il 15/10/1992 avverso la sentenza del 03/05/2023 del Tribunale di Parma udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Costantini; FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso affidato al difensore di fiducia, Osamede Bright Adesagbon impugna la sentenza del Tribunale di Parma ex art. 444 cod. proc. pen., con cui gli è stata applicata la pena di anni quattro e mesi due di reclusione ed euro 16.000 di multa in ordine a plurimi fatti di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

2. Il ricorrente deduce la errata qualificazione giuridica del fatto là dove il Tribunale ha escluso il fatto di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Con richiesta inviata in data 26 settembre 2023 il ricorrente lamenta l'omesso avviso della data fissata per l'udienza richiedendo un rinvio.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano - senza che vi sia necessità di dare avviso alla parte ricorrente - perché la proposta censura esula da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere dedotte con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Il ricorso, invero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dal ricorrente (cfr.

Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014). La contestazione dell'erronea qualificazione giuridica, invero, risulta inconsistente e si risolve in una formula vuota di contenuti; si deve ribadire che erronea qualificazione giuridica può essere fatta valere con il ricorso per cassazione solo quando risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto alla contestata aggravante (Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, dep. 2013, Bisignani, Rv. 254865) o risulti frutto di un errore manifesto (Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brughitta, Rv. 264153), mentre non è consentito, alla luce della modifica normativa, contestare, senza giustificarla, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, ritenuta nella sentenza di patteggiamento, della quale, in sostanza, si denunciano inammissibili vizi di motivazione (Sez. 6, Ordinanza n. 2721 del 08/01/2018, Bouaroua, Rv. 272026).

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm