Cassation Court partially annuls preliminary judgment on confiscation and accessory penalties for drug trafficking defendants.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation partially annulled a preliminary judgment regarding nine defendants convicted of drug trafficking. While the confiscation orders were annulled due to a lack of reasoning in the lower court's decision, the accessory penalty of public office interdiction for one defendant was annulled because it was incorrectly calculated based on the total sentence rather than the most serious crime. The remaining appeals were declared inadmissible for failing to meet specific procedural requirements under the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444, 448 c.p.p.; Art. 129, 133 c.p.: The Court of Cassation annuls a preliminary judgment when the judge fails to provide reasons for confiscation measures not requested by the parties, and when accessory penalties are misapplied by referencing the total sentence instead of the base penalty for the most serious crime in cases of continued offenses.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. Belloro Paola, nata a Vercelli il 13/02/1962 2. Capuano Emanuele, nato a Taranto il 02/03/1981 3. De Mola Domenico, nato a Bari il 19/07/1989 4. Giordano Raffaella, nata a Terlizzi il 06/03/1985 5. Klecherova Milena Georgieva, nata in Bulgaria il 12/10/1968 6. Lapalombella Paolo, nato a Grumo Appula il 28/06/1975 7. Marotta Domenico, nato a Bari il 23/05/1970 8. Marotta Giuseppe, nato a Bari il 29/06/1960 9. Noviello Francesco Paolo, nato a Bitonto il 25/11/1958 avverso la sentenza del 07/10/2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi; letta la memoria dell'avv. Daniela Petrone, difensore del Lapalombella, che hanno concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza sopra indicata, emessa nel corso dell'udienza preliminare, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari disponeva l'applicazione della pena su richiesta delle parti nei riguardi, tra gli altri, di Paola Belloro, Emanuele Capuano, Domenico De Mola, Raffaella Giordano, Milena Georgieva Klecherova, Paolo Lapalombella, Domenico Marotta, Giuseppe Marotta e Francesco Paolo Noviello, in relazione ai reati loro rispettivamente ascritti ai sensi degli artt. 61-bis, 61, n. 11 e 11-quater, 416 e 416-bis.1 cod. pen., 71 d.lgs. n. 159 del 2011; 81, 110, 112, n. 1 e 2, 648-bis, 648-ter.1 cod. pen.; 81, 512-bis, 493-ter cod. pen.; 416 cod. pen. e 3 legge n. 136 del 2006; 110, 81, 61-bis cod. pen., 40, comma 1, lett.
b) e comma 4, d.lgs. n. 504 del 1995; 56 cod. pen., 40, comma 1, lett.
b) e comma 4, d.lgs. n. 504 del 1995; 110 cod. pen., 2, 4 e 7 legge n. 895 del 1967; 110 cod. pen. e 73, comma 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990; 110 cod. pen., 216, comma 1, n. 1, 219, comma 2, n. 1 e 223, comma 1, I. fall.; 374-bis cod. pen.; 81, 110, 61, n. 2, 7 e 11 cod. pen., 4 d.lgs. n. 74 del 2000. Con la stessa sentenza il Giudice per le indagini preliminari disponeva, tra l'altro, la confisca e la distruzione dello stupefacente in sequestro, nonché la "confisca degli altri beni in sequestro". Avverso tale sentenza hanno presentato ricorso i nove imputati sopra elencati.
3. Con atti sottoscritti dal comune difensore, aventi analogo tenore, Paola Belloro, Domenico Marotta e Giuseppe Marotta hanno dedotto la violazione di legge, in relazione agli artt. 444 e 448 cod. proc. pen., 240 e 240-bis cod. pen., 111, comma 7, Cost., e vizio di motivazione, per avere il Giudice per le indagini preliminari omesso di indicare le ragioni della disposta confisca - che non era stata prevista nelle richieste concordate di applicazione di pena - dei beni in sequestro, compresi quelli appartenenti ai prevenuti, che erano stati sottoposti alla misura ex art. 321 cod. proc. pen. verosimilmente in quanto finalizzati ad una eventuale confisca per equivalente, che è misura ablatoria di natura sanzionatoria; non essendo stata indicata l'entità del profitto cui correlare la confisca né sussistendo le condizioni per disporre una confisca obbligatoria (né altra misura di sicurezza, non applicabile alla Belloro in ragione della entità della pena oggetto della sentenza di patteggiamento nella parte che la riguarda).4.
Con atto sottoscritto dal proprio difensore, Emanuela Capuano ha dedotto la violazione di legge, in relazione all'art. 125 cod. proc. pen., e il vizio di motivazione, per avere il Giudice per le indagini preliminari omesso di indicare le ragioni per le quali aveva ritenuto insussistenti le cause di non punibilità di cui all'art. 129 del codice di rito.
5. Con atto sottoscritto dal proprio difensore, Domenico Di Mola ha dedotto la violazione dell'art. 11 legge n. 146 del 2006, e la mancanza di motivazione, per avere il Giudice per le indagini preliminari disposto la confisca dei beni appartenenti al prevenuto che erano stati sottoposti a sequestro preventivo, misura che non era stata indicata nell'accordo di patteggiamento proposto dalle parti: senza illustrare le ragioni della quantificazione del prezzo e del profitto cui collegare il valore dei beni da sottoporre ad eventuale confisca obbligatoria; e senza considerare che, in assenza di condanna, non è possibile disporre la confisca di altri beni per equivalente.
6. Con atto sottoscritto dal proprio difensore, con due distinti punti Raffaella Giordano ha dedotto la violazione di legge, in relazione agli artt. 129 cod. proc. pen. e 133 cod. pen., e vizio di motivazione, per avere il Giudice per le indagini preliminari omesso di indicare le ragioni del mancato proscioglimento dell'imputata per la ricorrenza di cause di non punibilità, e per avere omesso di fornire congrua motivazione sulla congruità della pena applicata.
7. Con atto sottoscritto dal proprio difensore, con due distinti punti Milena Georgieva Klecherova ha dedotto la violazione di legge, in relazione agli artt. 240 e 240-bis cod. pen., e il connesso vizio di motivazione, per avere il Giudice per le indagini preliminari omesso di indicare la ragioni giustificatrici della disposta confisca dei beni in sequestro: considerato che l'applicazione di tale misura non aveva costituito oggetto della richiesta concordata di applicazione della pena, senza indicare quali beni sono soggetti ad ablazione e come sia stato determinato il valore "pertinenziale" rispetto al prezzo o al profitto dei reati per i quali è stata emessa la sentenza di patteggiamento.
8. Con atto sottoscritto dal proprio difensore, con due distinti punti Paolo Lapalombella ha dedotto la violazione di legge, per avere il Giudice per le indagini preliminari disposto la confisca di tutti i suoi beni a suo tempo sottoposti a sequestro, compreso un immobile indicato in un provvedimento integrativo dell'originario decreto di sequestro, emesso il giorno precedente a quello in cui era stata adottata la sentenza di patteggiarnento, ma dopo che le parti avevano formalizzato l'accordo per l'applicazione della pena, che nulla prevedeva in ordine all'ablazione.
9. Con atto sottoscritto dal proprio difensore, Francesco Paolo Noviello ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione, per avere il Giudice per le indagini preliminari omesso di motivare le ragioni della mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., nonché per avere disposto l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, di cui non era consentita l'irrogazione in ragione della pena principale finale che le parti avevano concordemente indicato nella loro richiesta di patteggiamento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Ritiene la Corte che i ricorsi presentati nell'interesse di Paola Belloro, Domenico De Mola, Milena Georgieva Klecherova, Paolo Lapalombella, Domenico Marotta e Giuseppe Marotta vadano accolti, essendo fondati i motivi che nei relativi atti di impugnazione, sia pur con differenti accenti, sono stati articolati in maniera sostanzialmente uniforme. Va premesso che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte di cassazione la sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen., dunque sia per denunciare violazioni di legge che per dedurre vizi di motivazione (Sez.
U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348-01). In applicazione di tale criterio interpretativo, va rilevato in fatto come, nel caso di specie, non risulta che le parti avessero formulato richieste concordate di applicazione della pena comprensive di intese sulla applicazione di misure di sicurezza. Il che significa, da un lato, che le doglianze difensive non avrebbero comunque come effetto quello di travolgere nella loro interezza gli accordi raggiunti dalle parti (sicché vanno disattese le richieste formulate in alcuni ricorsi tese ad ottenere la declaratoria di illegalità delle disposte confische e il definitivo svincolo dei beni soggetti a sequestro); e, da altro lato, che il giudice di merito era tenuto a motivare le sue determinazioni non alla luce dei canoni valutativi "contratti" dell'art. 444 cod. proc. pen., ma in base ai criteri generali che governano la materia dell'applicazione delle misure di confisca: valutazioni che, proprio perché non rientranti nell'oggetto degli accordi raggiunti, le parti avevano diritto di porre in discussione con impugnazioni, senza "soffrire" le limitazioni dettate dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen.
Ciò premesso, va riconosciuta la fondatezza delle censure difensive (ad esclusione di quella del Lapalombella in ordine alla irrilevanza della tennpistica di adozione del provvedimento di sequestro), tenuto conto che nella sentenza gravata manca qualsivoglia motivazione che possa chiarire le ragioni della disposta applicazione delle confische: non vi è alcuna indicazione della natura della misura ablativa applicata (se diretta o per equivalente; se obbligatoria o facoltativa), dei beni confiscati, né ancora del rapporto di pertinenzialità tra il prezzo il profitto del reato e il valore dei beni oggetto della misura.
La sentenza impugnata va, dunque, annullata nei riguardi dei sei innanzi elencati ricorrenti limitatamente alla confisca, con rinvio al Tribunale di Bari, Uffici GIP, che nel nuovo giudizio porrà rimedio alla esposta lacuna motivazionale.
2. Anche il ricorso presentato nell'interesse di Francesco Paolo Noviello va accolto, sia pur nei limiti e per gli effetti di seguito precisati. Mentre il motivo relativo alla prospettata violazione dell'art. 129 cod. proc. pena, è manifestamente infondato per le ragioni meglio esplicitate nel punto che segue, è fondato il motivo relativo all'applicazione, disposta dal giudice del patteggiamento, della pena accessoria. Ed infatti, nel caso di condanna per reato continuato, nel commisurare la durata della pena accessoria a quella principale deve farsi riferimento alla pena base inflitta per la violazione più grave, e non a quella complessiva, comprensiva, cioè dell'aumento per la continuazione (così, ex multis, Sez. 1, n. 14375 del 05/03/2013, Aquila, Rv. 255407): di talché, nel caso di specie deve ritenersi illegale l'applicazione nei riguardi del Noviello della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici in relazione ad una pena principale determinata, con riferimento al reato più grave tra quelli posti in continuazione, in misura inferiore altre anni di reclusione.
La sentenza impugnata va, dunque, annullata senza rinvio nei riguardi del Noviello limitatamente alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, che va esclusa.
3. I ricorsi presentati nell'interesse di Emanuela Capuano e Raffaella Giordano sono inammissibili, perché con tali atti di impugnazione sono stati dedotti, peraltro in forma molto generica, vizi diversi da quelli elencati dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. E', infatti, pacifico che non supera il vaglio preliminare di ammissibilità il ricorso per cassazione presentato contro una sentenza di patteggiamento con cui si denuncino la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (così, tra le tante, Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337), ovvero profili commisurativi della pena, discendenti dalla asserita violazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen. (così, tra le altre, Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Bonfiglio, Rv. 276509). Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna delle predette ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e ciascuna a quella di una somma in favore della • Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Noviello Francesco Paolo limitatamente alla pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici, che elimina. Dichiara inammissibile nel resto il suo ricorso. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Belloro Paola, De Mola Domenico, Klecherova Milena Georgieva, Lapalombella Paolo, Marotta Domenico e Marotta Giuseppe limitatamente alla confisca e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Bari, ufficio GIP. Dichiara inammissibili i ricorsi di Capuano Emanuela e Giordano Raffaella che