Italian Court allows correction of lawyer name but rejects civil liability expense omission.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation granted a material error correction regarding the listed defense attorney for one civil party but rejected requests to add the Ministry of Interior as a joint liable party. The court held that civil liability for expenses requires an actual appeal by the responsible party, which was absent here. Consequently, the judgment was corrected only for the attorney's name while the other claims were dismissed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 130 c.p.p.; While material errors in lawyer names are correctable, the omission of a civilly liable party's joint liability for expenses is not an error unless that party actually appealed the decision, as their acquiescence excludes their liability in the subsequent proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sulle richieste di correzione di errore materiale proposte dalle parti civili: Girleanu Ioan, Hartescu Constantin nel procedimento a carico di: Deleenibus Angelo, nato a Putignano il 10/07/1984 Grossi Massimiliano, nato a Novara il 15/02/1971 Inoltre: Ministero dell'Interno in persona del Ministro pro tempore in relazione alla sentenza n. 6602 del 18 gennaio 2022 della Corte di Cassazione visti gli atti, il provvedimento impugnato e le richieste; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano; letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori che ha chiesto la correzione dell'errore materiale limitatamente al nominativo del difensore di fiducia (avvocato Giovanni Nigra) della parte civile Ioan Girleanu e rigetto nel resto; lette le note scritte depositate dall'Avvocatura Generale dello Stato, in persona dell'Avvocato generai Wally Ferrante, nell'interesse del Ministero dell'Interno in vista dell'odierna udienza con la quale si chiede il rigetto della richiesta con rifusione delle spese; lette le note scritte depositate, in vista dell'odierna udienza, nell'interesse di Girleanu Ioan; lette le note scritte depositate in vista dell'odierna udienza nell'interesse di Constantin Hartescu.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 18 gennaio 2022 la Sesta Sezione penale della Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti da Deleonibus Angelo e Massimiliano Grossi avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 25 gennaio 2021 ed ha condannato Angelo Deleonibus alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalle parti civili Girleanu Ivan, Hartescu Costantin e Ministero dell'Interno, liquidate come per legge. L'avvocato Giovanni Nigra, difensore della parte civile Ioan Girleanu, ha chiesto la correzione dell'errore materiale che inficia la sentenza nei confronti di Angelo Deleonibus nella parte in cui ha omesso la condanna al pagamento delle spese processuali, in solido con il responsabile civile Ministero dell'Interno benchè "le parti civili, in sede di conclusioni" avessero chiesto espressamente la condanna alle spese sia dell'imputato Deleonibus che del Ministero dell'Interno, quale responsabile civile.
Ha, inoltre, rappresentato che erroneamente non è stato indicato il nominativo del predetto difensore, ma quello dell'avvocato Stefano Caniglia, quale difensore della parte civile Ioan Girleanu. Analoga richiesta è stata formulata dall'avvocato Stefano Caniglia, in qualità di difensore della parte civile Constantin Hartescu.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Deve essere accolta, come precisato in dispositivo, la richiesta di correzione dell'errore materiale limitatamente alla indicazione del nominativo del difensore di fiducia della parte civile Ioan Girleanu in persona dell'avvocato Giovanni Nigra. Devono, invece, essere respinte le richieste di correzione dell'errore materiale per la mancata indicazione, quale responsabile in solido con gli imputati, del Ministero degli Interni, richiesta effettivamente avanzata dai difensori delle parti civili Ioan Girleanu e Constantin Hartescu con le conclusioni scritte: si tratta, infatti, di pretese prive di fondamento giuridico poiché la condanna in solido del responsabile civile non è collegata alla mera posizione processuale rivestita nel corso del procedimento ma alla impugnazione eventualmente proposta dal responsabile civile che nel caso neppure vi era stata: e, solo in tale evenienza, la mancata condanna potrebbe ricondursi ad un errore cd. materiale.
Si è condivisibilmente affermato che in tema di spese processuali, l'acquiescenza alla sentenza da parte del responsabile civile che non abbia esercitato la propria facoltà d'impugnazione esclude, nel caso in cui il solo imputato impugni infruttuosamente, che nel relativo giudizio possa configurarsi una situazione di soccombenza con condanna alle spese in favore della parte civile, rimanendo queste a carico del solo imputato. (Sez. 1, n. 31855 del 05/05/2021, Salvi, Rv. 281938). E' solo nel caso in cui il responsabile civile, già condannato al risarcimento del danno, impugni la decisione, che la parte civile ha diritto alla rifusione delle spese in proprio favore poiché tale impugnazione si ricollega a un titolo di legittimazione autonomo e distinto da quello dell'imputato.
Tuttavia, fuori dei casi in cui si realizzi un intervento ad adiuvandum del responsabile civile, la sua acquiescenza che questi presta alla sentenza impugnata, manifestata attraverso il mancato esercizio della distinta facoltà di impugnazione, esclude che nel relativo giudizio possa configurarsi una situazione di soccombenza di tale soggetto processuale: in tal caso, le spese di parte civile, incombono sul solo imputato che l'impugnazione abbia infruttuosamente esperito, anche rispetto agli interessi civilistici in gioco. Il mancato esame delle richieste proposte dalle parti civili in sede di conclusioni, sebbene manifestamente infondate per le ragioni dette, esclude che al rigetto della richiesta possa far luogo la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Corregge l'intestazione della sentenza n. 6602 del 2022 nel senso che dove si legge "in sostituzione dell'avvocato Stefano Caniglia per la parte civile Ioilan Girleanu" si deve leggere "in sostituzione dell'avvocato Giovanni Nigra per la parte civile Ioan Girleanu". Rigetta nel resto la richiesta ex art. 130 cpp. Manda alla cancelleria per le annotazioni. Così deciso