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Sentenza — n. 41144/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 41144/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 41144/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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lità dei ricorsi. RZTENUTO IN FATTO Con :a seriten:_d rc pLg nato. Abate Giuseppe, Antista Gaetano e Fiorentino Giacomo hanno ,:.oncordate la pena di anni uno e mesi otto di reclusione reaf._ OLO nl a tr 399 02-i5 cod. ben_ nonché Abbate e Fiorentino anche per !a contravvenzione di cui all'art. 56 d. Igs. 81/2008, Antista anche per la contravvenzione di cui all'art. 59 del medesimo d. igs.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen; Sentenza — n. 41144/2023 — snpen · Corte di Cassazione: lità dei ricorsi. RZTENUTO IN FATTO Con :a seriten:_d rc pLg nato. Abate Giuseppe, Antista Gaetano e Fiorentino Giacomo hanno ,:.oncordate la pena di anni uno e mesi otto di reclusione reaf._ OLO nl a tr 399 02-i5 cod. ben_ nonché Abbate e Fiorentino anche per !a contravvenzione di cui all'art. 56 d. Igs. 81/2008, Antista anche per la contravvenzione di cui all'art. 59 del medesimo d. igs.

Parole chiave

Generato dall'IA
art. 129 cod. proc. pen

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 129 cod. proc. pen

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Testo completo

lità dei ricorsi. RZTENUTO IN FATTO Con :a seriten:_d rc pLg nato. Abate Giuseppe, Antista Gaetano e Fiorentino Giacomo hanno ,:.oncordate la pena di anni uno e mesi otto di reclusione reaf._ OLO nl a tr 399 02-i5 cod. ben_ nonché Abbate e Fiorentino anche per !a contravvenzione di cui all'art. 56 d. Igs. 81/2008, Antista anche per la contravvenzione di cui all'art. 59 del medesimo d. igs.

2. Con tre ricorsi separati i difensori di Giuseppe Abbate e di Gaetano Antista lamentano la carenza di motivazione in ordine agli artt. 129 e 444 cod. proc, pen., mentre i difensore di Giacomo Fiorentino lamenta la mancanza di motivazione in merito ai criteri seguiti per giungere alla determinazione della pena nude applicata. 2.1.1n particolare, secondo i difensori di Abbate e di Antista, dalla lettura della sentenza non s: evince in base a quali elementi di fatto il giudicante abbia potuto escludere la sussistenza dei presupposti per una pronuncia liberatoria nei confronti dei prevenuti, mentre il difensore di Fiorentino censura la mancanza di una congrua motivazione in ordine all'individuazione della pena base per il reato ritenuto più cave nonché la specificazione degli aumenti operati per i reati posti ifl continuazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

ricorsi sono nammIssibili. 2.Le proposte censure di Autista e Abbate esulano da quelle che„ a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere proposte, con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti. Il ricorso, in vero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la nchiesta e la sentenza, alla erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotti dai ricorrenti, il quale lamenta unicamente la mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.

La richiesta di pena "patteggiata" proveniente dallo stesso imputato implica, pertanto. una sostanzIale rinuncia ad ogni questione sulla colpevolezza, 3.Stessa sode va ..-iservata al ricorso Fiorentino che, nell'illast-are il preteso (.1 (etto di motivazione., oblitera di considerare la peculiare natura dei rito prescelto, I aaaHce:nte i upoicazonu cl una pena concordata tra le parti (il cui procedimento i determinazione il difensore aveva -evidentemente concordato), sicché è cuccoforza concludere per , nrulssibilità del motivo, non senza rilevare come lo stesso ricorrenLe neppure tent: di spiegare la rilevanza di tale (pretesa) lacuna rriotvazionale ai fini dell'integrazione del vizio di illegalità della pena applicata e, quindi, della ricorribilità in cassazione della sentenza impugnata. 4.1 ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co.s, deciso il 2. 1, settembre 2073 Il Pesnte I Pierlupi Di Ste