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Ordinanza — n. 41142/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for drug possession as it cites waived grounds and lacks legal argumentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41142/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the appellant failed to cite any legally permitted grounds for review. The appellant merely criticized the lower court's lack of argumentation regarding Article 129 of the Code of Criminal Procedure without raising specific defects. The court ruled that in second-instance appeals, grievances regarding waived defenses or sentencing conditions must be explicitly raised to be admissible.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: In appeals against second-instance judgments, grievances regarding waived defenses or sentencing conditions are inadmissible unless they constitute a direct illegality of the judgment.

Parole chiave

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second instance appeal waived defenses drug possession crime inadmissible appeal procedural waiver traffico aggravato di stupefacenti impugnazione di decisioni amministrative dipendenza da sostanze stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
Avverso la sentenza di cui in epigrafe, emessa ex art. 599-bis cod.
Art. 129 c.p.p.
in relazione al delitto di detenzione e trasporto di stupefacenti, non è dedotto nessuno dei motivi consentiti limitandosi il ricorso a censurare la mancata adeguata argomentazione circa l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 129 cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
Avverso la sentenza di cui in epigrafe, emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
in relazione al delitto di detenzione e trasporto di stupefacenti, non è dedotto nessuno dei motivi consentiti limitandosi il ricorso a censurare la mancata adeguata argomentazione circa l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019
e ai vizi attinenti alla determinazione della pena non trasfusi nell'illegalità di questa ovverosia non rientrante nei limiti edittali o per essere diversa da quella prevista per legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep.
Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Faticato Armando, nato ad Avellino il 18.06.1967 avverso la sentenza del 21/01/2023 emessa dalla Corte di appello di Napoli; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera Paola Di Nicola Travaglini OSSERVA Il ricorso è inammissibile. Avverso la sentenza di cui in epigrafe, emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. in relazione al delitto di detenzione e trasporto di stupefacenti, non è dedotto nessuno dei motivi consentiti limitandosi il ricorso a censurare la mancata adeguata argomentazione circa l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 129 cod. proc. pen.

Al riguardo, è sufficiente richiamare il principio secondo il quale, in tema di concordato in appello, con il ricorso in cassazione non possono farsi valere le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti alla determinazione della pena non trasfusi nell'illegalità di questa ovverosia non rientrante nei limiti edittali o per essere diversa da quella prevista per legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M. Rv. 278170). Tali principi trovano riscontro anche nella più recente giurisprudenza (cfr. in motivazione, Sez.

U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481) Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con procedura semplificata e senza formalità perché proposto per motivi non consentiti dalla legge, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 settembre 2023 La Consigliera estensora La P