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Ordinanza — n. 41141/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for escape as it cites waived grounds and lacks statutory arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41141/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to cite any legally permitted grounds for review. The appellant merely criticized the lack of argumentation regarding the non-existence of conditions for acquittal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure, which had been waived. The court ruled that such grievances cannot be raised in cassation if they do not constitute a violation of the law or fall outside the scope of the appellate judgment.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: Appeals in cassation against second-instance judgments for escape are inadmissible if they rely on waived grounds or fail to allege specific legal violations, as grievances regarding the non-existence of acquittal conditions cannot be asserted if not transposed into the illegality of the judgment.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility escape from justice waived grounds cassation appellate judgment scope Article 129 criminal procedure condono delle spese procedurali procedure di ricorso impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
Avverso la sentenza di cui in epigrafe, emessa ex art. 599-bis cod.
Art. 129 c.p.p.
in relazione al delitto di evasione, non è dedotto nessuno dei motivi consentiti limitandosi il ricorso a censurare la mancata adeguata argomentazione circa l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 129 cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
Avverso la sentenza di cui in epigrafe, emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
in relazione al delitto di evasione, non è dedotto nessuno dei motivi consentiti limitandosi il ricorso a censurare la mancata adeguata argomentazione circa l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019
e ai vizi attinenti alla determinazione della pena non trasfusi nell'illegalità di questa ovverosia non rientrante nei limiti edittali o per essere diversa da quella prevista per legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep.
Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Music Patrizia, nata a Torino il 20/02/1997 avverso la sentenza del 14/03/2023 della Corte d'appello di Torino; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera Paola Di Nicola Travaglini OSSERVA Il ricorso è inammissibile. Avverso la sentenza di cui in epigrafe, emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. in relazione al delitto di evasione, non è dedotto nessuno dei motivi consentiti limitandosi il ricorso a censurare la mancata adeguata argomentazione circa l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 129 cod. proc. pen.

Al riguardo, è sufficiente richiamare il principio secondo il quale, in tema di concordato in appello, con il ricorso in cassazione non possono farsi valere le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti alla determinazione della pena non trasfusi nell'illegalità di questa ovverosia non rientrante nei limiti edittali o per essere diversa da quella prevista per legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M. Rv. 278170). Tali principi trovano riscontro anche nella più recente giurisprudenza (cfr. in motivazione, Sez.

U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481) Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge e con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 settembre 2023 La Consigliera estensora La Pre