Italian Court dismisses appeal against drug trafficking conviction, upholding evidence and sentencing logic.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation rejected Cecilia Pedone's appeal against her conviction for drug trafficking and the sentencing of her co-defendant. Pedone argued that the conviction relied on equivocal circumstantial evidence and failed to prove her specific intent beyond reasonable doubt. The court found the lower court's reasoning logical, noting that Pedone's indispensable role in facilitating the transport trips justified the conviction and the denial of a minor participation mitigation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 192 c.p.p.; Art. 110 c.p.: The Court of Cassation holds that a conviction based on circumstantial evidence is valid if the chain of reasoning is logical and the defendant's contribution was essential to the crime, rejecting appeals that rely solely on the absence of direct proof or the existence of alternative explanations.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Cecilia Pedone nata a Mariano Comense il 21/9/1979 avverso la sentenza emessa il 7 novembre 2022 dalla Corte di appello di Cagliari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Nicola Lettieri) che ha concluso per il rigetto del ricorso; udite le richieste del difensore, Avv. Danila Di Domenico, che ha insistito per l'annullamento della sentenza e l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Cagliari ha confermato la condanna, emessa all'esito di giudizio abbreviato, di Cecilia Pedone per i reati di cui all'art. 73 commi 1 e 1-bis d.P.R. n. 309 del 1990, unificati sotto il vincolo della continuazione. La sentenza, inoltre, ha rideterminato la pena inflitta ad Alessandro Corona, recependo l'accordo delle parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in anni sette di reclusione ed euro 46.667 di multa.
2. Cecilia Pedone ricorre per cassazione deducendo quattro motivi di ricorso. 2.1 Con il primo motivo deduce i vizi di mancanza, manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione concernente la responsabilità dell'imputata, fondata su una prova indiziaria dal contenuto equivoco, ovvero l'intercettazione ambientale relativa al viaggio in auto dell'imputata e del Pinna - viaggio durato più di venti ore durante il quale Pinna, a differenza di quando emerge dalle intercettazioni delle conversazioni con il coimputato Gligora, non ha fatto mai esplicito riferimento a sostanze stupefacenti - e su una mera massima di esperienza (il trasporto delle sostanze stupefacenti in auto e l'impiego di sostanze atte a coprirne l'odore).
Ciò, si rileva, in assenza di ulteriori indizi, in palese violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., e senza considerare le dichiarazioni rese dal Pinna che ha riferito che la donna lavorava presso la sua abitazione e che, essendo nato un rapporto di amicizia, lo stesso si faceva accompagnare dalla donna nei suoi viaggi. Nel corpo del motivo si deduce, infine , la manifesta illogicità della motivazione e la violazione del canone di giudizio dell'"al di là di ogni ragionevole dubbio" nella parte in cui la sentenza impugnata, confermando la ricostruzione effettuata dal primo Giudice, ha ritenuto che la sostanza scaricata da Pinna e Gligore in data 9/8/2005 fosse la medesima che era stata occultata da Pinna e dall'imputata durante il loro viaggio in Spagna. 2.2 Violazione dell'art. 110 cod. pen. avendo la Corte territoriale confermato il concorso dell'imputata sulla base della sola circostanza che questa aveva accompagnato Pinna durante i suoi viaggi in Spagna, sebbene sia stata pacificamente esclusa la presenza della ricorrente a tutte le altre attività del Pinna.
Il motivo ribadisce che l'unica ragione per cui la ricorrente accompagnava Pinna era legato al compenso corrisposto da Pinna per la "trasferta", compenso che le assicurava il denaro necessario per le cure della sorella. Per tale ragione, non avendo la Pedone partecipato agli incontri di Pinna con i suoi contatti/né avendo mai parlato con questo o con altri di sostanze stupefacenti, al più, potrebbe configurarsi una connivenza non punibile. 2.3 Violazione di legge in relazione alla mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen.
Si sottolinea, in particolare, la marginalità e fungibilità della condotta della ricorrente, essendo emerso che quando questa era impossibilitata Pinna si faceva accompagnare da Stefania Marturiello.2.4 Violazione di legge e vizio della motivazione in tutte le sue declinazioni in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio. Si rileva, in particolare ( la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui, pur escludendo l'aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990, determina la pena base in misura superiore al minimo edittale, equiparando, così, la posizione dell'imputata alla ben più grave posizione di Pinna e Gligora.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato per la ragioni di seguito esposte.
2. I primi due motivi, da esaminare congiuntamente in quanto tra loro logicamente connessi, censurano, sotto il duplice profilo del vizio di motivazione e di violazione di legge, l'affermazione di responsabilità dell'imputata quale concorrente nell$.-condotte di trasporto e detenzione della cocaina acquistata in Spagna da Antonio Pinna e Leone Gligora (capi 4, 5 e 6 dell'imputazione). Secondo la ricorrente tale responsabilità sarebbe stata affermata sulla base di un dato indiziario equivoco a fronte dell'unico dato certo, emergente dalle dichiarazioni dello stesso coimputato Pinna, relativo alla mera presenza della ricorrente durante le "trasferte" in Spagna, presenza determinata esclusivamente dal compenso che di volta in volta le veniva corrisposto.
Sulla base di tale quadro fattuale, dunque, secondo la ricorrente, non sarebbe ravvisabile un concorso nel reato, ma, al più, un'ipotesi di connivenza non punibile. 2.1 Le argomentazioni difensive non meritano di essere condivise. Giova, al riguardo, rammentare il principio di diritto affermato da questa Corte secondo cui, in tema di concorso di persone nel reato, il contributo causale del concorrente può manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa, non solo in caso di concorso morale, ma anche in caso di concorso materiale, fermo restando l'obbligo del giudice di merito di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti (Sez. 4, n. 1236 del 16/11/2017, dep. 2018, Raduano, Rv. 271755).
Si tratta dì una logica progressione ermeneutica del principio affermato dalle Sezioni Unite Andreotti in tema di concorso morale (Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226101). In tale arresto il Supremo Consesso ha, infatti, affermato che la circostanza che il contributo causale del concorrente morale possa manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa (istigazione o determinazione all'esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso) non esime il giudice di merito dall'obbligo di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l'atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall'art. 110 cod. pen., con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà.
La linea di confine tra la connivenza non punibile ed il concorso nel reato commesso da altro soggetto va, pertanto, individuata nel fatto che nel primo caso l'agente mantiene un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare alcun contributo alla realizzazione del reato, mentre ai fini della configurabilità del concorso è necessario un contributo partecipativo positivo - morale o materiale - all'altrui condotta criminosa, che si realizza anche solo assicurando all'altro concorrente lo stimolo all'azione criminosa o un maggiore senso di sicurezza, rendendo in tal modo palese una chiara adesione alla condotta delittuosa (Sez. 5, n. 2805 del 22/03/2013, dep. 2014, Grosu, Rv. 258953;
Sez. 6, n. 47562 del 29/10/2013, Spinelli, Rv. 257465; Sez. 6, n. 14606 del 18/02/2010, lemma, Rv. 247127). 2.2 La Corte territoriale, facendo corretta applicazione della regola metodologica dettata dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., ha legittimamente desunto dalla valutazione globale degli elementi emergenti dalle conversazioni intercettate la sussistenza del concorso della ricorrente nei reati ascritti. Uniformandosi alle coordinate ermeneutiche sopra esposte, ha, infatti, posto l'accento sul contributo apportato dalla ricorrente nel trasporto della sostanza stupefacente dalla Spagna, contributo che, peraltro, è stato considerato quale elemento costitutivo dello schema operativo abitualmente adottato da Pinna e Gligore in quanto necessario al fine di conferire al viaggio una «parvenza di liceità».
A tal fine, è stato, innanzitutto, considerato il contenuto dell'intercettazione ambientale in cui, durante un viaggio in Spagna, la donna diceva a Pinna che stava smontando l'auto, si sentivano rumori in sottofondo ed i due facevano riferimento alla necessità di «prendere il grasso», espressioni che la sentenza ha interpretato in termini non manifestamente illogici e, pertanto non censurabili in questa Sede (Sez. 4 U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715), come riferite all'occultamento della sostanza stupefacente ed alla finalità di celarne l'odore.
In termini parimenti non illogici, tale conversazione è stata, inoltre, considerata dalla Corte territoriale quale indice sintomatico della consapevolezza della donna in ordine alla finalità dei viaggi ed alla presenza della sostanza stupefacente occultata a bordo dell'auto. Peraltro, contrariamente a quanto si sostiene nel ricorso, la sentenza impugnata ha considerato anche ulteriori elementi sintomatici del contributo apportato dalla Pedone nel traffico di sostanze stupefacenti. Risulta, infatti, che la partecipazione della donna a tali viaggi era oggetto di un previo accordo ed era ritenuta da Gligora quale condizione indispensabile per l'esecuzione delle trasferte in Spagna.
La sentenza impugnata, riporta, al riguardo, le conversazioni in cui Pinna e la ricorrente concordavano la partenza, facendo esplicito riferimento ad appuntamenti fissati in Spagna con un soggetto di cui non menzionavano alcun dato identificativo, e considera particolarmente significativa quella del luglio 2005 in cui Pinna, dinanzi alla richiesta della Pedone di partire il giorno successivo, diceva che dovevano partire la notte in quanto «l'appuntamento era già fissato». Quanto alla valenza determinante della partecipazione della Pedone ai viaggi in Spagna, è stata valorizzata la conversazione dell'ottobre 2005 (si veda pagina 33 della sentenza) in cui Gligore raccomandava a Pinna di «farsi accompagnare», ricevendo da questo la rassicurazione che avrebbe chiamato «quella là», rassicurazione cui faceva seguito la telefonata di Pinna alla Pedone.
La sentenza ha inoltre, considerato il messaggio inviato da Pinna alla Pedone subito dopo il rientro dalla Spagna in cui le ricordava il «contenuto della borsa». Infine, nella sentenza di primo grado sono stati considerati anche i messaggi scambiati tra Pinna e Pedone in cui quest'ultima, dopo avere ricevuto dal primo un messaggio contenente la sola parola "mannite", sostanza usualmente impiegata nel taglio della sostanza stupefacente, rispondeva dicendo di non avere il frullatore e riceveva dal Pinna la risposta che le avrebbe dato lui il denaro per comprarlo.
3. Procedendo all'esame del terzo motivo di ricorso, ritiene il Collegio che la valutazione in ordine alla non concedibilità dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. è immune dal dedotto vizio giuridico. Secondo la costante ermeneusi di questa Corte, dal Collegio pienamente condivisa, per l'integrazione dell'attenuante della minima partecipazione di cui all'art.114 cod. pen., non è sufficiente una minore efficacia causale dell'attività prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri, in quanto è necessario che il contributo si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo del tutto marginale, ossia di efficacia causale così lieve, rispetto all'evento, da risultare trascurabile nell'economia generale del crimine commesso (cfr., da ultimo, Sez. 4, n. 26525 del 07/06/2023, Malfarà, Rv. 284771).
La sentenza impugnata, facendo corretta applicazione di tale principio di diritto, ha legittimamente escluso l'attenuante in esame ponendo l'accento proprio sul ruolo indispensabile della Pedone ai fini della realizzazione dei viaggi in Spagna per il prelievo della sostanza stupefacente da trasportare in Italia.
4. Parimenti infondato è, infine, il quarto motivo di ricorso. La Corte territoriale, infatti, ha determinato la pena base in misura superiore al minimo edittale sulla base di una motivazione immune da vizi logici e, dunque, non censurabile in questa Sede, attribuendo valenza prevalente al numero di viaggi cui ha partecipato la donna ed al quantitativo, comunque non irrisorio, di sostanza trasportata. Tale percorso argomentativo non appare in contrasto con l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, che attiene esclusivamente al dato ponderale dell'ingente quantità della sostanza stupefacente e, secondo la giurisprudenza di questa Corte, non è di norma ravvisabile quando la quantità sia inferiore a 2.000 volte il valore massimo, in milligrammi (valore - soglia), determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al d.m. 11 aprile 2006 (Sez.
U, n. 14722 del 30/01/2020, Polito, Rv. 279005; Sez. U, n. 36258 del 24/05/2012, Biondi, Rv. 253150). Pertanto, ove tale dato ponderale non sia superato, non incorre in alcun vizio logico il giudice che, nell'esercizio del potere discrezionale in merito al trattamento sanzionatorio, valorizzi, comunque, quale elemento negativo rilevante ai fini della sua commisurazione in misura superiore al minimo edittale, il quantitativo della sostanza stupefacente unitamente agli altri elementi che connotano la condotta criminosa.
5. Al rigetto del ricorso segue per legge la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.