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Ordinanza — n. 40967/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40967/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40967/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con atto del proprio difensore, Vittorio Emanuele Bianchi impugna il decreto del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rimini del 15 novembre scorso, che ha dichiarato inammissibile con procedura "de plano", a norma dell'art. 410, comma 2, cod. proc. pen., l'opposizione all'archiviazione da lui proposta nel procedimento avviato dalla Procura della Repubblica presso quel Tribunale nei confronti di Maurizio Grossi ed altre persone, per il delitto di cui all'art. 323, cod. pen.. Egli lamenta, in estrema sintesi, che il giudice sostanzialmente non avrebbe motivato sui presupposti normativi per l'inammissibilità dell'opposizione, ovvero l'omessa indicazione dell'oggetto dell'investigazione suppletiva richiesta e dei relativi elementi di prova, essendosi limitato a qualificare come superflue le indagini suppletive richieste da esso opponente, senza tuttavia spiegarne le ragioni.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 40967/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Tanto premesso, il presente ricorso dev'essere qualificato come reclamo, in conformità al principio generale della conservazione degli atti giuridici e del "favor impugnationis", con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente (Sez. 5, n. 354 del 30/09/2021, dep. 2022, Sonaro, Rv. 282825).

Parole chiave

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restituzione in pristino soppressione di documenti chiusura dell'istruzione penale documenti mancanti deposizione inattendibile abbandono definitivo del procedimento
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Bianchi Vittorio Emanuele, nato a Rimini il 22/04/1950 nel procedimento a carico di Grossi Maurizio ed altri, meglio in atti generalizzati avverso il decreto emesso il 15/11/2022 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rimini; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con atto del proprio difensore, Vittorio Emanuele Bianchi impugna il decreto del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rimini del 15 novembre scorso, che ha dichiarato inammissibile con procedura "de plano", a norma dell'art. 410, comma 2, cod. proc. pen., l'opposizione all'archiviazione da lui proposta nel procedimento avviato dalla Procura della Repubblica presso quel Tribunale nei confronti di Maurizio Grossi ed altre persone, per il delitto di cui all'art. 323, cod. pen.. Egli lamenta, in estrema sintesi, che il giudice sostanzialmente non avrebbe motivato sui presupposti normativi per l'inammissibilità dell'opposizione, ovvero l'omessa indicazione dell'oggetto dell'investigazione suppletiva richiesta e dei relativi elementi di prova, essendosi limitato a qualificare come superflue le indagini suppletive richieste da esso opponente, senza tuttavia spiegarne le ragioni.

2. Si procede a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., trattandosi di ricorso proposto contro un provvedimento non impugnabile per cassazione. A norma dell'art. 410-bis, comma 1, cod. proc. pen., il decreto di archiviazione è nullo, se il giudice dichiara l'opposizione inammissibile al di fuori dei casi di inosservanza del precedente articolo 410, comma 1, e cioè nell'ipotesi di omessa indicazione, da parte dell'opponente, dell'oggetto dell'investigazione suppletiva richiesta e dei relativi elementi di prova. Lo stesso art. 410-bis, al successivo comma 3, stabilisce però che, in questo come negli altri casi di nullità previsti dai precedenti commi 1 e 2, l'interessato, entro quindici giorni dalla conoscenza del provvedimento, può proporre reclamo innanzi al tribunale in composizione monocratica, il quale provvede con ordinanza non impugnabile, senza intervento delle parti interessate, ma previo avviso ad esse, almeno dieci giorni prima, dell'udienza fissata per la decisione, con la possibilità per le stesse di presentare memorie non oltre il quinto giorno precedente l'udienza.

3. Tanto premesso, il presente ricorso dev'essere qualificato come reclamo, in conformità al principio generale della conservazione degli atti giuridici e del "favor impugnationis", con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente (Sez. 5, n. 354 del 30/09/2021, dep. 2022, Sonaro, Rv. 282825).

P.Q.M.

Qualificata l'impugnazione della persona offesa come reclamo ai sensi dell'art. e < 410-bis, cod. proc. pen., dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Rimini. Così deciso in Roma, il 1