Ordinanza — n. 40965/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon atto del proprio difensore, Francesco Cimnnino impugna l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli indicata in epigrafe, che ha respinto l'istanza da lui avanzata a norma dell'art. 299, cod. proc. pen., per la revoca della misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, cui si trova sottoposto. Il ricorso, sotto il profilo della violazione delle norme processuali di riferimento, lamenta l'ingiustizia della decisione, evidenziando la disparità di trattamento rispetto ad altro coindagato, l'inesistenza dell'esigenza di assicurare la genuinità della prova, l'incensuratezza del Cimmino, la conseguente prognosi di sospensione condizionale dell'eventuale pena, l'inadeguatezza della misura applicata rispetto all'esigenza cautelare ravvisata e, da ultimo, l'approssimarsi della scadenza del termine di durata della misura.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 40965/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 299, cod. proc. pen., per la revoca della misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, cui si trova sottoposto. Il ricorso, sotto il profilo della violazione delle norme processuali di riferimento, lamenta l'ingiustizia della decisione, evidenziando la disparità di trattamento rispetto ad altro coindagato, l'inesistenza dell'esigenza di assicurare la genuinità della prova, l'incensuratezza del Cimmino, la conseguente prognosi di sospensione condizionale dell'eventuale pena, l'inadeguatezza della misura applicata rispetto all'esigenza cautelare ravvisata e, da ultimo, l'approssimarsi della scadenza del termine di durata della misura.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Cimmino Francesco, nato a Castellammare di Stabia (NA) il 06/10/1972 avverso la ordinanza emessa il 02/05/2023 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con atto del proprio difensore, Francesco Cimnnino impugna l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli indicata in epigrafe, che ha respinto l'istanza da lui avanzata a norma dell'art. 299, cod. proc. pen., per la revoca della misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, cui si trova sottoposto. Il ricorso, sotto il profilo della violazione delle norme processuali di riferimento, lamenta l'ingiustizia della decisione, evidenziando la disparità di trattamento rispetto ad altro coindagato, l'inesistenza dell'esigenza di assicurare la genuinità della prova, l'incensuratezza del Cimmino, la conseguente prognosi di sospensione condizionale dell'eventuale pena, l'inadeguatezza della misura applicata rispetto all'esigenza cautelare ravvisata e, da ultimo, l'approssimarsi della scadenza del termine di durata della misura.
2. Si procede a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., trattandosi di ricorso proposto contro un provvedimento non impugnabile per cassazione. Avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca, sostituzione o declaratoria d'inefficacia delle misure cautelari, infatti, è ammesso esclusivamente il rimedio dell'appello, previsto dall'art. 310, cod. proc. pen., in quanto il ricorso immediato per cassazione, ai sensi del successivo art. 311, comma 2, può essere proposto soltanto contro le ordinanze che dispongono una misura coercitiva e solo nel caso di violazione di legge, nonché, ai sensi dell'art. 568, comma 2, stesso codice, contro i provvedimenti concernenti lo status libertatis non altrimenti impugnabili. (Sez. 1, n. 9657 del 05/10/2016, dep. 2017, Mortarini, Rv. 269418; Sez. 1, n. 8786 del 20/02/2008, Calvano, Rv. 239143). A norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., l'impugnazione proposta dev'essere dunque qualificata come appello, con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente.
P.Q.M.
Qualificata l'impugnazione come appello a norma dell'art. 310, cod. proc. pen., dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli, competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p.. Così deciso in Roma, il 15 settem