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Ordinanza — n. 40961/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed because the defendant lacked standing after the 2017 procedural reform changed who can appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40961/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Fallou Falla inadmissible, ruling that he lacked the legal standing to challenge the lower court's decision. Although Fallou personally submitted the petition, the court noted that Article 613 of the Code of Criminal Procedure, as amended by Law No. 103 of 2017, now restricts the right to appeal to specific parties. Consequently, the court dismissed the request and ordered Fallou to pay the procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 613 cod. proc. pen.; Art. 1, comma 55, legge n. 103/2017: The right to appeal in criminal proceedings is strictly limited to the parties expressly designated by law; a defendant who does not fall within these categories lacks standing to file an appeal, rendering the petition inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal standing Art. 613 Code of Criminal Procedure Law 103/2017 reform lack of legal interest inadmissible appeal ammende per infrazione procedurale tardivo pagamento delle spese eccezioni processuali tardive

Disposizioni normative citate

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Art. 613 cod. proc. pen.
Art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017
art. 613 cod. proc. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Fallou Falla, nato in Senegal il 30/12/2002 avverso la sentenza del 15/03/2023 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente Angelo Capozzi; OSSERVA Rilevato che il ricorso è stato personalmente proposto dall'imputato, privo di legittimazione a seguito della novella dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n. 103 del 2017; Ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali ed alla somma che si stima equo determinare come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/09/