Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 40958/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40958/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40958/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da El Habchaoui Yassine (CUI 0568MNP), nato in Marocco il 25/03/1986 avverso la sentenza del 28/03/2023 della Corte dí appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente Angelo Capozzi; OSSERVA Rilevato che il ricorso è stato personalmente proposto dall'imputato, privo di legittimazione a seguito della novella dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n. 103 del 2017; Ritenuto che è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive. (Sez.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 613 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 40958/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n. 103 del 2017; Ritenuto che è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive. (Sez.

Parole chiave

Generato dall'IA
diritto a un difensore prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria diritto a un ricorso effettivo motivazione inadeguata delle censure costituzionali capacità di stare in giudizio legittimazione a ricorrere

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 613 cod. proc. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da El Habchaoui Yassine (CUI 0568MNP), nato in Marocco il 25/03/1986 avverso la sentenza del 28/03/2023 della Corte dí appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente Angelo Capozzi; OSSERVA Rilevato che il ricorso è stato personalmente proposto dall'imputato, privo di legittimazione a seguito della novella dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n. 103 del 2017; Ritenuto che è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive. (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017 Cc. , dep. 2018, Aiello, Rv. 272011 - 01); Ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali ed alta somma che si stima equo determinare come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il