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Ordinanza — n. 40718/2023 — snpen Generato dall'IA

Court corrects criminal judgment for clerical errors regarding lawyer name and defendant spelling under procedural code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40718/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation ordered a correction to a criminal judgment issued on May 25, 2023, which contained material clerical errors. The original text erroneously listed the civil party's lawyer as 'Massimo Corsaro' instead of the correct 'antistatario' and misspelled the defendant's name as 'Antonio' rather than 'Antonino'. The court ruled that these errors did not affect the substantive outcome of the case but required immediate amendment to ensure accuracy in the official record.

Regesto Legislator

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Art. 625-bis, comma 2, cod. proc. pen.: Clerical errors in a judgment that do not affect the substance of the decision must be corrected upon request by the parties.

Parole chiave

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clerical error correction material mistake amendment criminal procedure code party representation name defendant name spelling judgment annotation substantive outcome unaffected spese legali

Disposizioni normative citate

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Art. 625-bis, comma 2, cod. proc. pen.
ORDINANZA La Corte, letto l'art. 625-bis, comma 2, cod. proc. pen., letti gli atti del procedimento N.
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Testo completo

ORDINANZA La Corte, letto l'art. 625-bis, comma 2, cod. proc. pen., letti gli atti del procedimento N. 37543/2022 R.G., a carico di Pignataro Maurizio e Trovato Nicolò, ricorrenti le parti civili Mazzaglia Barbara e Ragusa Rita deciso all'udienza del 25/05/2023 dalla Sesta Sezione; rilevato che, nel dispositivo della sentenza, limitatamente al capo 7) di imputazione, le spese legali riconosciute per rappresentanza e difesa delle costituite parti civili per mero errore materiale - perché in assenza di apposita richiesta - sono state distratte in favore dell'avvocato Massimo Corsaro erroneamente indicato come "antistatario"; rilevato, altresì, che l'imputato Quaceci Antonino è stato erroneamente indicato come "Antonio"; ritenuto che le correzioni richieste non incidono sulla sentenza; rilevato che occorre procedere alla correzione dell'errore materiale; letta la memoria di parte civile, che ha insistito per la correzone del dispositivo della sentenza.

P.Q.M.

Letto l'art. 625-bis, secondo comma, cod. proc. pen., dispone correggersi la sentenza emessa il 25/05/2023 dalla Sezione Sesta di questa Corte nel senso che: - dopo la frase "condanna, inoltre, Pignataro Maurizio e Trovato Nicolò alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili Mazzaglia Barbara e Ragusa Rita, che liquida in complessivi euro 3.686, oltre accessori di legge" sia eliminata la frase "con attribuzione al procuratore antistatario"; - laddove è scritto Quaceci Antonio debba intendersi Quaceci Antonino. Manda la cancelleria per l'annotazione sull'originale. Così deciso il 27 settembre 2023 I