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Ordinanza — n. 40711/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40711/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40711/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Raitano Ruben, nato a Gela il 26/08/1997 avverso la sentenza del 19/12/2022 emessa dalla Corte d'appello di Caltanissetta visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese OSSERVA Ritenuto che il ricorso - con cui si denuncia l'erronea qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 - deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge: ed invero, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Rv. 273194), la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio (fatta salva la illegalità della pena), alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'int svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità (tra le tante, Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Rv. 277196, in cui la Corte di cassazione ha anche precisato che è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto);

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 40711/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato inoltre che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta l'asseritamente erronea qualificazione giuridica del fatto, mira in realtà a prospettare una diversa e non consentita ricostruzione della vicenda; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. M• Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della soThma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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reati qualificati contro gli stupefacenti motivi di cassazione revisione della sentenza penale cancellazione dall'albo avvocati ritiro della domanda di revisione abbandono del procedimento penale

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
277196, in cui la Corte di cassazione ha anche precisato che è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto);
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Raitano Ruben, nato a Gela il 26/08/1997 avverso la sentenza del 19/12/2022 emessa dalla Corte d'appello di Caltanissetta visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese OSSERVA Ritenuto che il ricorso - con cui si denuncia l'erronea qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 - deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge: ed invero, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Rv. 273194), la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio (fatta salva la illegalità della pena), alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'int svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità (tra le tante, Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Rv. 277196, in cui la Corte di cassazione ha anche precisato che è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto);

Considerato inoltre che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta l'asseritamente erronea qualificazione giuridica del fatto, mira in realtà a prospettare una diversa e non consentita ricostruzione della vicenda; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. M• Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della soThma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso