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Ordinanza — n. 40710/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40710/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40710/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Vassallo Luca, nato a Catania il 09/10/1982 avverso la sentenza del 07/03/2023 della Corte d'appello di Catania visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese OSSERVA Ritenuto che il ricorso - con cui si denuncia la carenza di motivazione sulla dosimetria della pena della sentenza impugnata, emessa ai sensi dell'art. 599- bis cod. proc. pen. - deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge: ed invero, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Rv. 273194), la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio (fatta salva la illegalità della pena), alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità;

Regesto Legislator

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art. 599- bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 40710/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 599- bis cod. proc. pen. - deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge: ed invero, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Rv. 273194), la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio (fatta salva la illegalità della pena), alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità;

Parole chiave

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proporzionalità della pena piano di esecuzione delle pene motivi di cassazione adeguamento della pena errore nella commisurazione della pena pena convenzionale

Disposizioni normative citate

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art. 599- bis cod. proc. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Vassallo Luca, nato a Catania il 09/10/1982 avverso la sentenza del 07/03/2023 della Corte d'appello di Catania visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese OSSERVA Ritenuto che il ricorso - con cui si denuncia la carenza di motivazione sulla dosimetria della pena della sentenza impugnata, emessa ai sensi dell'art. 599- bis cod. proc. pen. - deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge: ed invero, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Rv. 273194), la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio (fatta salva la illegalità della pena), alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del, ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. ,/ Così deciss/il 14/09/2023. Il Consigliere estensore Il Presidente Erska_94v)anese Anna Crliy/ uolo 4Y/L Depositato in Cancelleria 090,0 5 0 T T AZ IL FU 10 GIUDIZIARIO IL FU ,l