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Ordinanza — n. 40709/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40709/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40709/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da 1. Bagli Simone, nato a Rho il 28/07/1971 2. Bagli Salvatore, nato a Piazza Arnnerina il 24/11/1962 3. Bagli Giovanni, nato a Gela il 21/08/1992 4. Bagli Maurizio, nato a Catania il 19/04/1964 avverso la sentenza del 29/06/2022 della Corte d'appello di Catania visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese OSSERVA Ritenuto che i ricorsi - con i quali si denuncia la carenza di motivazione della sentenza impugnata, emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in relazione ad una diversa qualificazione giuridica del fatto - devono essere • dichiarati inammissibili, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposti per motivi non consentiti dalla legge: analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Rv. 273194), la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio (fatta salva la illegalità della pena), alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità (tra tante, Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Rv. 277196);

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 40709/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Bagli Simone, nato a Rho il 28/07/1971 2. Bagli Salvatore, nato a Piazza Arnnerina il 24/11/1962 3. Bagli Giovanni, nato a Gela il 21/08/1992 4. Bagli Maurizio, nato a Catania il 19/04/1964 avverso la sentenza del 29/06/2022 della Corte d'appello di Catania visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese OSSERVA Ritenuto che i ricorsi - con i quali si denuncia la carenza di motivazione della sentenza impugnata, emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in relazione ad una diversa qualificazione giuridica del fatto - devono essere • dichiarati inammissibili, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposti per motivi non consentiti dalla legge: analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Rv. 273194), la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio (fatta salva la illegalità della pena), alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità (tra tante, Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Rv. 277196);

Parole chiave

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adeguamento della pena revisione della sentenza penale sanzioni penali pena complementare pene condizionali remissione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da 1. Bagli Simone, nato a Rho il 28/07/1971 2. Bagli Salvatore, nato a Piazza Arnnerina il 24/11/1962 3. Bagli Giovanni, nato a Gela il 21/08/1992 4. Bagli Maurizio, nato a Catania il 19/04/1964 avverso la sentenza del 29/06/2022 della Corte d'appello di Catania visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese OSSERVA Ritenuto che i ricorsi - con i quali si denuncia la carenza di motivazione della sentenza impugnata, emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in relazione ad una diversa qualificazione giuridica del fatto - devono essere • dichiarati inammissibili, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposti per motivi non consentiti dalla legge: analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Rv. 273194), la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio (fatta salva la illegalità della pena), alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità (tra tante, Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Rv. 277196);

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con procedura de plano e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de