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Sentenza — n. 40706/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 40706/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 40706/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza in epigrafe indicata, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trani applicava la pena su richiesta delle parti ex art. 444 cod. proc. pen. per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, disponendo la confisca del denaro in sequestro.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 173 disp. att. cod. proc. pen, artt. 240- bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 40706/2023 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 5777 del 27/03/1992, Di Benedetto, Rv. 191134). D'altra parte, ancor prima della novella dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., era principio pacifico che la sentenza che applica la pena "patteggiata" non potesse formare oggetto di ricorso per cassazione per mancanza di motivazione sui presupposti di fatto della responsabilità dell'imputato, poiché la sussistenza di essi viene da lui ammessa in modo implicito, ma univoco, nel momento stesso in cui egli richiede il patteggiamento o aderisce ad analoga richiesta del pubblico ministero (tra tante, Sez. 2, n. 41785 del 06/10/2015, Rv. 264595).

Parole chiave

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confisca dei proventi di reato detenzione di stupefacenti reati contro il patrimonio flussi finanziari illeciti appropriazione indebita di fondi commisurazione della pena per traffico di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trani applicava la pena su richiesta delle parti ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di annullamento, come sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
artt. 240- bis cod. pen
Neppure la sentenza ha motivato sui presupposti sulla confisca ex artt. 240- bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
La ricorrente deve, pertanto, essere condannata, ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Mininni Anna, nata a Bari il 17/04/1982 avverso la sentenza del 04/04/2023 del 'Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trani visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Assunta Cocomello, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trani applicava la pena su richiesta delle parti ex art. 444 cod. proc. pen. per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, disponendo la confisca del denaro in sequestro.

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di annullamento, come sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge in relazione alla confisca agli artt. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990, 240-bis cod. pen. e 125 cod. proc. pen. Versandosi in ipotesi di detenzione illecita di stupefacente, risulta illegale la disposta confisca del danaro, ritenuto dal Giudice dell'udienza preliminare quale provento dell'attività delinquenziale svolta dalla ricorrente. Difetta invero il nesso pertinenziale con il contestato reato. Neppure la sentenza ha motivato sui presupposti sulla confisca ex artt. 240- bis cod. pen. e 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto a:specifico.

2. La ricorrente invero non si confronta con la imputazione - rispetto alla quale ha avanzato la richiesta di pena concordata - che contestava in fatto non solo la detenzione illecita della cocaina, ma anche il possesso della somma di 500 euro, quale "provento" di pregressa attività di "spaccio". Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, facendo richiesta di applicazione della pena, l'imputato rinuncia ad avvalersi della facoltà di contestare l'accusa, o, in altri termini, non nega la sua responsabilità ed esonera l'accusa dall'onere della prova (Sez.

U, n. 5777 del 27/03/1992, Di Benedetto, Rv. 191134). D'altra parte, ancor prima della novella dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., era principio pacifico che la sentenza che applica la pena "patteggiata" non potesse formare oggetto di ricorso per cassazione per mancanza di motivazione sui presupposti di fatto della responsabilità dell'imputato, poiché la sussistenza di essi viene da lui ammessa in modo implicito, ma univoco, nel momento stesso in cui egli richiede il patteggiamento o aderisce ad analoga richiesta del pubblico ministero (tra tante, Sez. 2, n. 41785 del 06/10/2015, Rv. 264595).

In questa prospettiva, avendo l'imputazione contestato alla ricorrente una attività pregressa di spaccio, desunta dal possesso della somma reperita nella sua abitazione, non può in questaydolersi della disposta confisca della somma di danaro, che è stata in motivazione ricollegata dal giudice alla suddetta "attività delinquenziale".

3. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. La ricorrente deve, pertanto, essere condannata, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.Considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa