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Ordinanza — n. 40442/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals as inadmissible due to waiver of appeal rights via settlement agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40442/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals filed by Indovino, Basile, and Blancato inadmissible on procedural grounds. The appellants had previously entered into a settlement agreement regarding their sentencing, which included a waiver of the right to appeal. The court ruled that such a waiver creates preclusive effects that extend to the entire litigation process, including the current appeal stage.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 644 c.p.p.: A waiver of appeal rights made in connection with a settlement agreement regarding sentencing limits the cognizance of the second-instance judge and produces preclusive effects on the entire procedural development, including the judgment of legality.

Parole chiave

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waiver of appeal rights settlement agreement sentencing preclusive procedural effects inadmissible appeals judgment of legality piano di esecuzione delle pene adeguamento della pena remissione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.p.
Art. 644 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sui ricorsi proposti da Indovino Giovanni, nato a Caltagirone il 19.05.1993 Basile Salvatore, nato a Catania il 20.05.1988 Blancato Alfredo, nato a Catania il 27.12.1983 avverso la sentenza del 23/06/2022 emessa dalla Corte d'appello di Catania; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal nsigliere Debora Tripiccione OSSERVA Ritenuto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili perché proposti per motivi non consentiti dalla legge. Ed invero, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità;

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con procedura de plano e condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il