Sentenza — n. 40430/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 19/12/2022 la Corte di appello di Firenze ha confermato quella del Tribunale di Arezzo in data 13/11/2017, con cui Riccardo Alderotti è stato riconosciuto colpevole del delitto di cui all'art. 385 cod. pen. Ha proposto ricorso Alderotti tramite il suo difensore, deducendo con il primo motivo violazione di legge in relazione alla disciplina dettata dall'art. 23 -bis d.l. 137 del 2020, convertito dalla legge 176 del 2020, in quanto era stata omessa nel giudizio di appello la comunicazione al difensore delle conclusioni del Procuratore generale, e con il secondo motivo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 385 cod. pen; Sentenza — n. 40430/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 385 cod. pen. Ha proposto ricorso Alderotti tramite il suo difensore, deducendo con il primo motivo violazione di legge in relazione alla disciplina dettata dall'art. 23 -bis d.l. 137 del 2020, convertito dalla legge 176 del 2020, in quanto era stata omessa nel giudizio di appello la comunicazione al difensore delle conclusioni del Procuratore generale, e con il secondo motivo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Alderotti Riccardo, nato il 06/12/1987 ad Arezzo avverso la sentenza in data 19/12/2022 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli; lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Ad-rea Venegoni, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letti la memoria difensiva e l'atto di rinuncia al ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 19/12/2022 la Corte di appello di Firenze ha confermato quella del Tribunale di Arezzo in data 13/11/2017, con cui Riccardo Alderotti è stato riconosciuto colpevole del delitto di cui all'art. 385 cod. pen.
2. Ha proposto ricorso Alderotti tramite il suo difensore, deducendo con il primo motivo violazione di legge in relazione alla disciplina dettata dall'art. 23 -bis d.l. 137 del 2020, convertito dalla legge 176 del 2020, in quanto era stata omessa nel giudizio di appello la comunicazione al difensore delle conclusioni del Procuratore generale, e con il secondo motivo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche.
3. Il Procuratore generale ha inviato requisitoria concludendo per l'inammissibilità del ricorso.
4. Il difensore del ricorrente ha inviato una memoria di replica.
5. In data 4/9/2023 il difensore del ricorrente, munito di procura speciale, ha fatto pervenire dichiarazione di rinuncia al ricorso. CONSIDERATO IN DIRITID L'intervenuta rinuncia al ricorso ne determina l'inammissibilità, ciò da cui discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, non ravvisandosi tuttavia i presupposti per ordinare il versamento di somme aggiuntive. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta rinuncia all'impugnazione e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così