Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 39687/2023 — snpen Generato dall'IA

Appeal dismissed for inadmissibility as it concerns mere motivation, not a specific legal violation under Art. 448-bis. The court rejected the claim that the judge failed to evaluate conditions for acquittal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39687/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities, ruling that the alleged lack of motivation regarding the judge's evaluation of conditions for acquittal does not constitute a legal violation under Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. The court clarified that the new provision limits appeals to specific legal errors such as the violation of the defendant's will or incorrect legal qualification, explicitly excluding mere deficiencies in the reasoning of the judgment. Consequently, the lower court's sentence was deemed sufficient as it concisely described the facts and referenced the agreed penalty, leading to the appellant's condemnation for procedural costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 606, cod. proc. pen.: The appeal against a plea-bargain judgment is admissible only for specific legal violations, such as the violation of the defendant's will or incorrect legal qualification, and does not cover mere deficiencies in the motivation of the decision.

Parole chiave

Generato dall'IA
Art. 448-bis cod. proc. pen. omessa valutazione condizioni patteggiamento reati vizio di motivazione inammissibilità ricorso ricusazione del pubblico ministero oltraggio alla corte rifiuto del servizio militare

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
La censura non rientra fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. La nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di cui all'art.
Art. 606, cod. proc. pen.
La nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di cui all'art. 606 cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod.
Art. 129, cod. proc. pen.
pen., deducendo il vizio di motivazione per l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod.
Artt. 337 e 582 cod. pen.
art. 129 cod. proc. pen
pen., deducendo il vizio di motivazione per l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
art. 606 cod. proc. pen
La nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di cui all'art. 606 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso è stato presentato per ragioni non più consentite dalla legge.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014
(Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez.
Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389
272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Mecaj Oltjon, nato a Valona il 15.08.1991 avverso la sentenza del 08/07/2022 emessa dal Tribunale di Lecce; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera Paola Di Nicola Travacilini OSSERVA Con il ricorso proposto si impugna la sentenza di patteggiamento, emessa dal Tribunale di Lecce per i reati di cui agli artt. 337 e 582 cod. pen., deducendo il vizio di motivazione per l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

La censura non rientra fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. La nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen., delimita l'impugnazione ai soli casi tassativamente indicati, che attengono ad ipotesi specifiche di violazione di legge, ammettendo il controllo di legalità solo quando siano state violate le disposizioni che riguardano l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, l'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Il riferimento ai predetti aspetti della decisione è rivolto chiaramente alla violazione della legge, e non anche alla carente motivazione della decisione. Inoltre, va ribadito che, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, l'accordo intervenuto esonera l'accusa dall'onere della prova e comporta che la sentenza che lo recepisce sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (anche deducibile dal capo d'imputazione) e richiamando la congruità della pena patteggiata. A tale verifica si è attenuta ,la sentenza impugnata, risultando pertanto incensurabile in questa sede.

L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389). Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso è stato presentato per ragioni non più consentite dalla legge.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen