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Ordinanza — n. 39471/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against sentencing on request due to lack of admissible grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39471/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals filed by El Kharci Mohamed and Marouane inadmissible. The applicants challenged a sentencing order based on a request for punishment but failed to raise specific admissible grounds such as errors in the expression of their will or legal qualification. The court rejected their generic complaints regarding drug possession, ruling that a request for a new evaluation of conduct constitutes an impermissible challenge in this procedural context.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals against sentencing orders based on requests are inadmissible if they merely request a re-evaluation of the defendant's conduct without raising specific admissible grounds like errors in the expression of will or legal qualification.

Parole chiave

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sentencing on request inadmissible appeal procedural exhaustion drug possession Cassazione ordinanza remissione della pena revisione della sentenza penale ritiro della querela penale

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sui ricorsi proposti da El Kharci Mohamed, nato in Marocco il 02.04.1986; El Kharci Marouane, nato in Marocco il 29.05.1994 avverso la sentenza del 22/08/2022 emessa dal Tribunale di Forlì; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Debora Tripiccione OSSERVA Ritenuto che nel caso in esame i ricorrenti non hanno pasto a sostegno dei ricorsi alcuna delle ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all'espressione della propria volontà, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, ma solo, peraltro genericamente e in modo assertivo, alla mancata qualificazione della condotta di detenzione di stupefacenti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, richiedendo, però, una rivalutazione degli elementi considerati per escludere tale ipotesi: si tratta di doglianze non consentite! nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non essendo stato prospettato un errore manifesto, ma chiesta una rivalutazione della condotta, con la conseguente inammissibilità del ricorso.

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con procedura de plano e condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il