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Ordinanza — n. 39466/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39466/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39466/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Napoli Emanuele, nato a Catania 12/01/1981 avverso la sentenza del 25 gennaio 2023 emessa dalla Corte di appello di Catania; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera Paola Di Nicola Travaglini OSSERVA Il ricorso è inammissibile. Avverso la sentenza di cui in epigrafe, emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. in relazione all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, non è dedotto nessuno dei motivi consentiti limitandosi il ricorso a censurare la mancata adeguata argomentazione circa la quantificazione della pena.

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 39466/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Al riguardo, è sufficiente richiamare il principio secondo il quale, in tema di concordato in appello, con il ricorso in cassazione non possono farsi valere le daglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento dì cui all'art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti alla determinazione della pena non trasfusi nell'illegalità di questa ovverosia non rientrante nei limiti edittali o per essere diversa da quella prevista per legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M. Rv. 278170). Tali principi trovano riscontro anche nella più recente giurisprudenza (cfr. in motivazione, Sez.

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti controllo della commisurazione della pena alleggerimento della pena consumo di canapa dipendenza da sostanze traffico aggravato di cocaina

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
Avverso la sentenza di cui in epigrafe, emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Al riguardo, è sufficiente richiamare il principio secondo il quale, in tema di concordato in appello, con il ricorso in cassazione non possono farsi valere le daglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento dì cui all'art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Napoli Emanuele, nato a Catania 12/01/1981 avverso la sentenza del 25 gennaio 2023 emessa dalla Corte di appello di Catania; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera Paola Di Nicola Travaglini OSSERVA Il ricorso è inammissibile. Avverso la sentenza di cui in epigrafe, emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. in relazione all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, non è dedotto nessuno dei motivi consentiti limitandosi il ricorso a censurare la mancata adeguata argomentazione circa la quantificazione della pena.

Al riguardo, è sufficiente richiamare il principio secondo il quale, in tema di concordato in appello, con il ricorso in cassazione non possono farsi valere le daglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento dì cui all'art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti alla determinazione della pena non trasfusi nell'illegalità di questa ovverosia non rientrante nei limiti edittali o per essere diversa da quella prevista per legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M. Rv. 278170). Tali principi trovano riscontro anche nella più recente giurisprudenza (cfr. in motivazione, Sez.

U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481) Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 luglio 2023 La Cons