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Ordinanza — n. 39465/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39465/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39465/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Di Summa, con atto del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444, ccid. proc. pen., gli ha applicato su richiesta la pena per vari delitti di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, in continuazione tra loro. Egli denuncia violazione di legge e vizi di motivazione, per avere la sentenza omesso di giustificare adeguatamente l'assenza delle condizioni per un proscioglimento immediato, a norma dell'art. 129, cod. proc. pen., e per non aver valutato l'applicabilità di sanzioni sostitutive.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 39465/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 444, ccid. proc. pen., gli ha applicato su richiesta la pena per vari delitti di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, in continuazione tra loro. Egli denuncia violazione di legge e vizi di motivazione, per avere la sentenza omesso di giustificare adeguatamente l'assenza delle condizioni per un proscioglimento immediato, a norma dell'art. 129, cod. proc. pen., e per non aver valutato l'applicabilità di sanzioni sostitutive.

Parole chiave

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motivazione sommaria remissione della pena reato grave di stupefacenti esecuzione della pena detentiva sostitutiva attenuazione libera della pena motivazione inadeguata delle censure costituzionali
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI SUMMA MASSIMO nato a POGGIO IMPERIALE il 09/08/1971 avverso la sentenza del 20/04/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di FOGGIAudita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI; 'ARDI •

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Di Summa, con atto del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444, ccid. proc. pen., gli ha applicato su richiesta la pena per vari delitti di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, in continuazione tra loro. Egli denuncia violazione di legge e vizi di motivazione, per avere la sentenza omesso di giustificare adeguatamente l'assenza delle condizioni per un proscioglimento immediato, a norma dell'art. 129, cod. proc. pen., e per non aver valutato l'applicabilità di sanzioni sostitutive.

2. Si procede a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., essendo il ricorso inammissibile, ai sensi del precedente art. 606, comma 3, poiché proposto per motivi non consentiti dalla legge. Dispone, infatti, l'art. 448, comma 2-bis, stesso codice, che «il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza». Risulta di solare evidenza, dunque, che le doglianze rassegnate dal ricorrente non rientrino in nessuna delle suddette ipotesi tipiche.

3. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta carenza di diligenza, va fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle o spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 2 Così deciso in Roma, il 10 luglio