Ordinanza — n. 39464/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIrisi, Xhemal e Klaudjo Kurti, con unico atto del loro comune difensore, ricorrono per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444, cod. proc. pen., ha applicato loro su richiesta la pena per vari delitti di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990, in continuazione tra loro. Essi denunciano l'erronea valutazione delle risultanze probatorie.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 39464/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 444, cod. proc. pen., ha applicato loro su richiesta la pena per vari delitti di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990, in continuazione tra loro. Essi denunciano l'erronea valutazione delle risultanze probatorie.
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: KURTI IRISI nato il 21/05/1990 KURTI KLAUDJO nato il 29/09/1995 KURTI XHEMAL nato il 29/09/1995 avverso la sentenza del 15/03/2023 del GIP TRIBUNALE di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Irisi, Xhemal e Klaudjo Kurti, con unico atto del loro comune difensore, ricorrono per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444, cod. proc. pen., ha applicato loro su richiesta la pena per vari delitti di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990, in continuazione tra loro. Essi denunciano l'erronea valutazione delle risultanze probatorie.
2. Si procede a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., essendo i ricorsi inammissibili, ai sensi del precedente art. 606, comma 3, poiché proposti per motivi non consentiti dalla legge. Dispone, infatti, l'art. 448, comma 2-bis, stesso codice, che «il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza». Risulta di solare evidenza, dunque, che la doglianza rassegnata dai ricorrenti non rientrdin nessuna delle suddette ipotesi tipiche.
3. L'inammissibilità dei ricorsi comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna dei proponenti alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi una loro assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta carenza di diligenza, va fissata in tremila euro per ognuno di essi.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. < Così deciso in Roma, il 10 luglio 20