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Ordinanza — n. 39369/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against agreed sentence for non-allowed reasons outside contra legem exception.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39369/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible under simplified procedure for proposing impermissible grounds. The appellant challenged the agreed sentence, arguing a violation of law, while the lower court had already adopted the agreed penalty. The court ruled that such challenges cannot be raised in cassation unless the agreed sentence was determined contra legem, as the parties had explicitly defined the penalty during the agreement.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 160 c.p.p.: Appeals against agreed sentences are inadmissible in cassation unless the sentence was determined contra legem, as parties have already defined the penalty.

Parole chiave

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agreed sentence pena concordata cassation appeal contra legem inadmissible appeal simplified procedure patteggiamento sentenze sulla validità di un atto

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
Il proposto ricorso, che peraltro evoca in termini meramente assertivi vizio di violazione di legge, esula dalle impugnazioni sperimentabili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod.
Art. 160 c.p.p.
art. 599-bis cod. proc. pen
Il proposto ricorso, che peraltro evoca in termini meramente assertivi vizio di violazione di legge, esula dalle impugnazioni sperimentabili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 5838 del 28/11/2013
Analogamente alle conclusioni raggiunte in tema di patteggiamento (Sez. U, n. 5838 del 28/11/2013, dep.
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Boccalà Raffaele, nato a Napoli il 16.03.1973 avverso la sentenza del 24/02/2023 emessa dalla Corte di appello di Napoli; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti. Il proposto ricorso, che peraltro evoca in termini meramente assertivi vizio di violazione di legge, esula dalle impugnazioni sperimentabili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dal momento che, in sede di pena concordata, le parti hanno precisamente indicato al giudice, che ha condiviso la scelta sanzionatoria, la pena da applicare.

Analogamente alle conclusioni raggiunte in tema di patteggiamento (Sez. U, n. 5838 del 28/11/2013, dep. 2014, Citarella, Rv. 257824), deve ritenersi che la censura relativa alla determinazione della pena concordata - e stimata corretta dal giudice di merito - non può essere dedotta in sede di legittimità, al di fuori dell'ipotesi di determinazione contra legem. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 settembre 2023 Il Consigliere esten e Il P/es