Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 39368/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39368/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39368/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

ORDINANZA sui ricorsi proposti da 1. D'Aprile Luigi Antonio, nato a Taranto il 24/07/1990 2. Resta Cosimo, nato a Taranto il 03/07/1963 avverso la sentenza del 19/05/2023 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i ricorsi, distinti ma involgenti il comune motivo di denuncia del vizio di motivazione della sentenza emessa a seguito di applicazione pena, in relazione ai reati rispettivamente ascritti di cui all'art. 73, d.P.R. 309/1990, Sono inammissibili, esito che va dichiarato con procedura de piano, perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata poiché il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena è proponibile, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., per le sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337).

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39368/2023 — snpen · Corte di Cassazione: D'Aprile Luigi Antonio, nato a Taranto il 24/07/1990 2. Resta Cosimo, nato a Taranto il 03/07/1963 avverso la sentenza del 19/05/2023 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i ricorsi, distinti ma involgenti il comune motivo di denuncia del vizio di motivazione della sentenza emessa a seguito di applicazione pena, in relazione ai reati rispettivamente ascritti di cui all'art. 73, d.P.R. 309/1990, Sono inammissibili, esito che va dichiarato con procedura de piano, perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata poiché il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena è proponibile, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., per le sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337).

Parole chiave

Generato dall'IA
imputazione per reati di stupefacenti dipendenza da sostanze infrazione qualificata LStup sanzione penale traffico aggravato di cocaina consumo di canapa
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ORDINANZA sui ricorsi proposti da 1. D'Aprile Luigi Antonio, nato a Taranto il 24/07/1990 2. Resta Cosimo, nato a Taranto il 03/07/1963 avverso la sentenza del 19/05/2023 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i ricorsi, distinti ma involgenti il comune motivo di denuncia del vizio di motivazione della sentenza emessa a seguito di applicazione pena, in relazione ai reati rispettivamente ascritti di cui all'art. 73, d.P.R. 309/1990, Sono inammissibili, esito che va dichiarato con procedura de piano, perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata poiché il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena è proponibile, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., per le sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 sette