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Ordinanza — n. 39365/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against plea bargain sentencing for assault on police officers due to insufficient evidence of criminal liability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39365/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a Milan court's sentencing based on a plea agreement regarding resistance to public officials and assault. The court ruled that the lower court correctly fulfilled its duty to verify the plea's validity and the appropriateness of the sentence under Article 444 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 444 c.p.p.; Art. 129 c.p.p.; Art. 27 Cost.: In plea bargain proceedings, the court must verify the agreement's validity and sentence appropriateness, and a sentence based on such an agreement is not subject to appeal on grounds of insufficient evidence of criminal liability.

Parole chiave

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plea bargain procedure resistance to public officials assault on police officers inadmissible appeal Article 444 Code of Criminal Procedure crimine di guerra adesione, accordo corresponsabilità della vittima

Disposizioni normative citate

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Art. 444 c.p.p.
Anche a voler tacere della genericità dei motivi, va ribadito che, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 cod.
Art. 129 c.p.p.
Art. 27 Cost.
pen., per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost. (tra tante, Sez.
art. 444 cod. proc. pen
Anche a voler tacere della genericità dei motivi, va ribadito che, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 cod.
art. 129 cod. proc. pen
art. 27 Cost
pen., per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, Pkoumya, Rv. 234824
(tra tante, Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, Pkoumya, Rv. 234824).
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Assad B&W Kalaf, nato in Egitto il 29.10.1984 avverso la sentenza del 20/03/2023 emessa dal Tribunale di Milano; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano ' Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi propongono censure non consentite in punto di responsabilità per carenza degli elementi costitutivi dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Anche a voler tacere della genericità dei motivi, va ribadito che, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., l'accordo intervenuto esonera l'accusa dall'onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l'accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (anche deducibile dal capo d'imputazione, nel caso chiarissimo nella enucleazione della condotta minatoria e violenta tenuta dall'imputato che cagionava lesioni personali a uno degli agenti di polizia), con l'affermazione della correttezza della sua qualificazione giuridica e con il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen., per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost. (tra tante, Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, Pkoumya, Rv. 234824).

A tale verifica si è attenuta la sentenza impugnata, risultando pertanto incensurabile in questa sede. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 settembre 2023 Il Consigliere estro