Cassation appeal dismissed as inadmissible for plea bargain sentencing due to statutory exhaustion of remedies.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because the grounds raised were not permitted for plea bargain sentencing decisions. The appellant challenged a sentence applying Article 73 of the 1990 Code, arguing a violation of law regarding the lack of verification for acquittal causes under Article 129 of the Criminal Code. The court ruled that Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure strictly limits such appeals to specific statutory violations, excluding the appellant's argument.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 73, d.P.R. 309/1990; Art. 129 cod.: In plea bargain proceedings, cassation appeals against sentencing pronouncements are inadmissible if they allege violations of law regarding the non-verification of acquittal causes, as the statute exhaustively defines permissible grounds for review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Niessi Teodoro, nato a Roma 1'08.03.1987 avverso la sentenza del 03/05/2023 emessa dal Tribunale di Roma; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata, relativa al reato di cui all'art. 73, d.P.R. 309/1990. Ed invero, in tema di patteggiamento è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 settembre 2023 Il Consigliere estensore Il Prft11ente