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Ordinanza — n. 39361/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to waiver of appeal rights via settlement agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39361/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Jakimovski Liljan against the Turin Court of Appeal inadmissible. The appellant had previously entered into a settlement agreement regarding sentencing and conditional release, which legally precluded further litigation on these matters. Consequently, the court ruled that the procedural waiver extended to the entire process, including the current appeal.

Regesto Legislator

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Art. 161 c.p.p.; Art. 73 d.P.R. 309/1990: A settlement agreement waiving rights regarding sentencing and conditional release creates preclusive effects that bar subsequent appeals, rendering them inadmissible.

Parole chiave

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procedural waiver settlement agreement conditional release appeal inadmissibility preclusive effect Cassazione ordinanza waiver of rights ritiro della querela penale

Disposizioni normative citate

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Art. 161 c.p.p.
Art. 73 d.P.R. 309/1990

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Jakimovski Liljancho, nato in Macedonia il 28.05.1977 avverso la sentenza del 04/05/2023 emessa dalla Corte di appello di Torino; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Rtenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge. Analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato 'abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena (e nel caso, in punto di responsabilità, colpevolezza e di revoca della sospensione condizionale della pena in relazione al reato di cui all'art. 73, d.P.R. 309/1990) limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 settembre 2023 Il Consigliere estensor