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Ordinanza — n. 39360/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39360/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39360/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Renna Giuseppe, nato a Taranto il 24.08.1977 avverso la sentenza del 24/0/2023 emessa dal Tribunale di Taranto; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e non partecipata, perché proposto per motivi non consentiti - mancata applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, che non costituiva oggetto dell'accordo tra le parti - motivo che esula dal novero di quelli per i quali è previsto il ricorso per cassazione espressamente indicati nell'art. dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 39360/2023 — snpen · Corte di Cassazione: dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.;

Parole chiave

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motivi di pubblico interesse pubblica utilità motivi di cassazione impieghi nella pubblica amministrazione azienda pubblica lavori pubblici
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Renna Giuseppe, nato a Taranto il 24.08.1977 avverso la sentenza del 24/0/2023 emessa dal Tribunale di Taranto; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e non partecipata, perché proposto per motivi non consentiti - mancata applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, che non costituiva oggetto dell'accordo tra le parti - motivo che esula dal novero di quelli per i quali è previsto il ricorso per cassazione espressamente indicati nell'art. dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 settembre 2023 Il Consigliere e t nsore Presidente