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Ordinanza — n. 39357/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for erroneous legal qualification of facts as not meeting manifest error standard.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39357/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible without formalities, ruling that the alleged error in legal qualification did not constitute a manifest error. The appellant argued for a review of the conviction under Article 448 of the Code of Criminal Procedure, but the court found the complaint limited to abstract evocations rather than evident mistakes in the judgment text. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the State.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: The appeal for cassation against a sentencing decision is only admissible for manifest errors in law or fact; abstract complaints regarding legal qualification without evident error in the text are inadmissible.

Parole chiave

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erronea qualificazione giuridica errore manifesto ricorso per cassazione inammissibilità de plano codice di procedura penale reati qualificati contro gli stupefacenti cancellazione dall'albo avvocati risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
309/1990, che legittima la proposizione del ricorso per cassazione prevista dall'art. 448, comma 2 -bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
pen.: ne consegue che la declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata "senza formalità" ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod.
D.P.R. n. 309/1990, art. 73, comma 1

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Barberio Daniele Mirko, nato a Roma il 20/05/1989 avverso la sentenza del 16/05/2023 del Tribunale di Roma; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli OSSERVA Ritenuto che il ricorso è inammissibile non configurandosi, se non in termini astratti e meramente evocativi del vizio, la condizione della erronea qualificazione giuridica del fatto come delitto previsto dall'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990, che legittima la proposizione del ricorso per cassazione prevista dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen.: ne consegue che la declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata "senza formalità" ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen. risolvendosi il ricorso nella prospettazione di censure non consentite.

La disposizione di cui all'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., che elenca espressamente gli unici casi nei quali è previsto il ricorso per cassazione avverso la decisione di applicazione della pena, consente alle parti di dedurre l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza, che tuttavia deve ritenersi limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 settembre 2023 Il Consigliere esterisore P