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Ordinanza — n. 39354/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of statutory grounds under Article 448 of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39354/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Ribate Said inadmissible under simplified procedure. The appellant challenged a first-instance sentence for tax fraud, arguing omitted reasoning and excessive punishment under Articles 129 and 448 of the Criminal Procedure Code. The court rejected these claims because the specific grievances did not fall within the statutory exceptions listed in Article 448, paragraph 2-bis, rendering the appeal legally inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals lacking specific statutory grounds under Article 448, paragraph 2-bis, are inadmissible and subject to simplified procedure with costs.

Parole chiave

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inadmissible appeal simplified procedure omitted reasoning excessive punishment Criminal Procedure Code tax fraud costs of appeal pena pecuniaria sospesa

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
ed all'eventuale suo proscioglimento dall'addebito nonché in ordine alla congruità della pena prospettata dalle parti; che sono stati, pertanto, dedotti motivi di doglianza inammissibili poiché non contemplati dall'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
pen., configurandosi di conseguenza una ragione di declaratoria di inammissibilità del ricorso con procedura semplificata ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
309 del 1990; che avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato deducendo vizio di omessa motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 129 cod.
Art. 81 cpv. cod. pen.
D.P.R. n. 309 del 1990, comma 5
art. 129 cod. proc. pen
309 del 1990; che avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato deducendo vizio di omessa motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Ribate Said, n. in Marocco 11/12/1980 avverso la sentenza n. 510/22 del G.i.p. del Tribunale di Forlì del 22/12/2022 letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere Orlando Villoni; rilevato che il G.i.p. del Tribunale di Forlì, in accoglimento della sua richiesta concordata con il Pubblico Ministero, ha applicato nei confronti di Ribate Said la pena di due anni di reclusione e 1.800,00 euro di multa in ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; che avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato deducendo vizio di omessa motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. ed all'eventuale suo proscioglimento dall'addebito nonché in ordine alla congruità della pena prospettata dalle parti; che sono stati, pertanto, dedotti motivi di doglianza inammissibili poiché non contemplati dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., configurandosi di conseguenza una ragione di declaratoria di inammissibilità del ricorso con procedura semplificata ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; che alla dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro tremila P. Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, 12 settembre 2023 Il consiglier estensore Il Pr 'dent