Ordinanza — n. 39353/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Burzese Mirko, n. Roma 22/05/1978 avverso la sentenza n. 442/23 del G.i.p. del Tribunale di Roma del 02/02/2023 letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere Orlando Villoni; rilevato che il G.i.p. del Tribunale di Roma, in accoglimento della sua richiesta concordata con il Pubblico Ministero, ha applicato nei confronti di Mirko Burzese la pena di quattro mesi di reclusione e 1.000,00 euro di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990; che avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato deducendo vizi di erronea applicazione della legge penale ed omessa motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. ed all'eventuale proscioglimento dall'addebito; che è stato, pertanto, dedotto un motivo di doglianza inammissibile poiché non contemplato dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., configurandosi di conseguenza una ragione di declaratoria di inammissibilità del ricorso con procedura semplificata ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; che alla dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro tremila P. Q.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 39353/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Roma 22/05/1978 avverso la sentenza n. 442/23 del G.i.p. del Tribunale di Roma del 02/02/2023 letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere Orlando Villoni; rilevato che il G.i.p. del Tribunale di Roma, in accoglimento della sua richiesta concordata con il Pubblico Ministero, ha applicato nei confronti di Mirko Burzese la pena di quattro mesi di reclusione e 1.000,00 euro di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990; che avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato deducendo vizi di erronea applicazione della legge penale ed omessa motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. ed all'eventuale proscioglimento dall'addebito; che è stato, pertanto, dedotto un motivo di doglianza inammissibile poiché non contemplato dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., configurandosi di conseguenza una ragione di declaratoria di inammissibilità del ricorso con procedura semplificata ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; che alla dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro tremila P. Q.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Burzese Mirko, n. Roma 22/05/1978 avverso la sentenza n. 442/23 del G.i.p. del Tribunale di Roma del 02/02/2023 letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere Orlando Villoni; rilevato che il G.i.p. del Tribunale di Roma, in accoglimento della sua richiesta concordata con il Pubblico Ministero, ha applicato nei confronti di Mirko Burzese la pena di quattro mesi di reclusione e 1.000,00 euro di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990; che avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato deducendo vizi di erronea applicazione della legge penale ed omessa motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. ed all'eventuale proscioglimento dall'addebito; che è stato, pertanto, dedotto un motivo di doglianza inammissibile poiché non contemplato dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., configurandosi di conseguenza una ragione di declaratoria di inammissibilità del ricorso con procedura semplificata ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; che alla dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro tremila P. Q.
M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, 1z2 settembre 2023 Il consiglier estensore Il Pres