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Ordinanza — n. 39352/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39352/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39352/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ORDINANZA sul ricorso proposto da Prifti Gentian, n. in Albania 02/10/1983 avverso la sentenza n. 120/23 del G.i.p. del Tribunale di Rimini del 02/03/2023 letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere Orlando Villoni; rilevato che il G.i.p. del Tribunale di Rimini, in accoglimento della sua richiesta concordata con il Pubblico Ministero, ha applicato nei confronti di Gentian Prifti la pena di due mesi e venti giorni di reclusione e 600,00 euro di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; i che avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato deducendo vizio di omessa motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. ed all'eventuale suo proscioglimento dall'addebito; che è stato, pertanto, dedotto un motivo di doglianza inammissibile poiché non contemplato dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., configurandosi di conseguenza una ragione di declaratoria di inammissibilità del ricorso con procedura semplificata ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; che alla dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro tremila P. Q.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 39352/2023 — snpen · Corte di Cassazione: in Albania 02/10/1983 avverso la sentenza n. 120/23 del G.i.p. del Tribunale di Rimini del 02/03/2023 letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere Orlando Villoni; rilevato che il G.i.p. del Tribunale di Rimini, in accoglimento della sua richiesta concordata con il Pubblico Ministero, ha applicato nei confronti di Gentian Prifti la pena di due mesi e venti giorni di reclusione e 600,00 euro di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; i che avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato deducendo vizio di omessa motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. ed all'eventuale suo proscioglimento dall'addebito; che è stato, pertanto, dedotto un motivo di doglianza inammissibile poiché non contemplato dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., configurandosi di conseguenza una ragione di declaratoria di inammissibilità del ricorso con procedura semplificata ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; che alla dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro tremila P. Q.

Parole chiave

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condono delle spese procedurali ammende per infrazione procedurale infrazione privilegiata censure procedurali remissione della pena attenuazione libera della pena

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
309 del 1990; i che avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato deducendo vizio di omessa motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da Prifti Gentian, n. in Albania 02/10/1983 avverso la sentenza n. 120/23 del G.i.p. del Tribunale di Rimini del 02/03/2023 letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere Orlando Villoni; rilevato che il G.i.p. del Tribunale di Rimini, in accoglimento della sua richiesta concordata con il Pubblico Ministero, ha applicato nei confronti di Gentian Prifti la pena di due mesi e venti giorni di reclusione e 600,00 euro di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; i che avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato deducendo vizio di omessa motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. ed all'eventuale suo proscioglimento dall'addebito; che è stato, pertanto, dedotto un motivo di doglianza inammissibile poiché non contemplato dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., configurandosi di conseguenza una ragione di declaratoria di inammissibilità del ricorso con procedura semplificata ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; che alla dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro tremila P. Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, 12 settembre 2023 Il consigliere e sore Il Presid nte