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Ordinanza — n. 37984/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37984/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37984/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ORDINANZA sui ricorsi proposti da: 1.Caminiti Roberto (CUI: 03Z374N) nato a Genova il 03/05/1974 2.D'Alessandro Marco (CUI: 03A3L2P) nato a Milano il 10/03/1984 avverso la sentenza del 15/11/2022 della Corte di appello di Genova: visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna. I ricorsi degli imputati (aventi entrambi ad oggetto il vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen.) devono essere dichiarati inammissibile, con procedura de piano, perché proposti per motivi non consentiti.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen, art. 599-bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 37984/2023 — snpen · Corte di Cassazione: I ricorsi degli imputati (aventi entrambi ad oggetto il vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen.) devono essere dichiarati inammissibile, con procedura de piano, perché proposti per motivi non consentiti.

Parole chiave

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rinuncia alla motivazione attenuazione libera della pena condono delle spese procedurali rinuncia a pretese di salario conseguenze del ritiro ritiro della querela penale

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
I ricorsi degli imputati (aventi entrambi ad oggetto il vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen.) devono essere dichiarati inammissibile, con procedura de piano, perché proposti per motivi non consentiti.
art. 599-bis cod. proc. pen
Va ribadito il costante orientamento giurisprudenziale per cui la rinuncia dell'imputato ai motivi d appello in funzione dell'accordo sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art.
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Testo completo

ORDINANZA sui ricorsi proposti da: 1.Caminiti Roberto (CUI: 03Z374N) nato a Genova il 03/05/1974 2.D'Alessandro Marco (CUI: 03A3L2P) nato a Milano il 10/03/1984 avverso la sentenza del 15/11/2022 della Corte di appello di Genova: visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna. I ricorsi degli imputati (aventi entrambi ad oggetto il vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen.) devono essere dichiarati inammissibile, con procedura de piano, perché proposti per motivi non consentiti.

Va ribadito il costante orientamento giurisprudenziale per cui la rinuncia dell'imputato ai motivi d appello in funzione dell'accordo sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, entrata in vigore il 03/08/2017, limita la cognizione del giudice di secondo grado che ha ad ocgetto solo i motivi non oggetto di rinuncia. L'accordo ex art. 599-bis cod. proc. pen. produce effetti preclusivi, anche sulle questioni riievabili d'ufficio, sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (cfr.

Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 27319401). La rinuncia è irretrattabile; pertanto, si forma, per effetto delle preclusioni, il giudicato sui relativi punti della decisione (Sez. 6, n. 44625 del 03/10/2019, Kadha Harnza, Rv. 27738101, in motivazione). Ove vi sia stata la rinuncia ai motivi di appello e l'accordo sulla pena, il giudice di secondo grado nell'accogliere la richiesta non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen. È pertanto inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen., con cui l'imputato deduce la mancanza cH motivazione sulle condizioni di cui all'art. 129 cod. proc. pen. o su circostanze aggravanti (Sez. 3, ordinanza n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha, Rv. 273755) Pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. h Così deciso il 21 giugno 2023 Il Consigliere este Sore I