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Ordinanza — n. 37982/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37982/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37982/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ORDINANZA r-icorsi oroft.-;sti da: Henza Massimiliano, nato a Monza il 23/06/1977 - oinaniello Vito, nato a Sesto San Giovanni il 06/08/1971 avverso la sentenza del 21/02/2023 emessa dalla Corte d'appello di Milano; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; nita la relazione svolta da? consigliere Maria Sabina Vigna OSSERVA Ritenuto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposti per motivi non consentiti dalla iegge. Analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), la definizione del procedimento con H concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali gli interessati abbiano rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena (e nel caso di specie, in punto di trattamento sanzionatorio) limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 37982/2023 — snpen · Corte di Cassazione: In particolare, quanto al beneficio della sospensione condizionale della pena, deve rilevarsi che la stessa non ha formato oggetto del concordato, né è stata devoluta dalle parti alla Corte di appello. Conseguentemente, è ravvisabile iicamente il vizio di motivazione, indeducibile in questa Sede, ma non anche quello di violazione di legge. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

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Testo completo

ORDINANZA r-icorsi oroft.-;sti da: Henza Massimiliano, nato a Monza il 23/06/1977 - oinaniello Vito, nato a Sesto San Giovanni il 06/08/1971 avverso la sentenza del 21/02/2023 emessa dalla Corte d'appello di Milano; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; nita la relazione svolta da? consigliere Maria Sabina Vigna OSSERVA Ritenuto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposti per motivi non consentiti dalla iegge. Analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), la definizione del procedimento con H concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali gli interessati abbiano rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena (e nel caso di specie, in punto di trattamento sanzionatorio) limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità.

In particolare, quanto al beneficio della sospensione condizionale della pena, deve rilevarsi che la stessa non ha formato oggetto del concordato, né è stata devoluta dalle parti alla Corte di appello. Conseguentemente, è ravvisabile iicamente il vizio di motivazione, indeducibile in questa Sede, ma non anche quello di violazione di legge. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis