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Sentenza — n. 37976/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to procedural violation regarding notification domicile rules.

Numero d'incarto Sentenza — n. 37976/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the appellate court violated procedural rules by notifying the citation to his lawyer instead of his detention facility, claiming he had elected his lawyer as domicile. The court rejected this, noting the appellant had previously elected his detention facility as domicile, which became invalid only after his release, and that the notification to the lawyer was legally correct under the circumstances.

Regesto Legislator

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Art. 178, 179 cod. proc. pen.; Art. 161, comma 4 cod. proc. pen.: When an accused's elected domicile becomes invalid due to release without a new address, notification to the defense attorney pursuant to statutory provisions is valid, and no procedural violation exists if the court conducted necessary inquiries.

Parole chiave

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criminal procedure notification of citation elected domicile detention facility inadmissible appeal procedural violation court costs notifica del cambiamento d'indirizzo

Disposizioni normative citate

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Art. 178 cod. proc. pen.
Art. 179 cod. proc. pen.
Art. 161, comma 4 cod. proc. pen.
Non risultando più il predetto detenuto, correttamente la Corte di appello ha, da ultimo, effettuato la notifica al difensore ex art. 161 comma 4 cod.
Corte costituzionale n. 186/2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte costituzionale n. 186/2000
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorso proposto da: Massimiliano nato a Palermo 11 10/04/1972 avverso la sentenza del 18/11/2022 della Corte di appello di Palermo gli atti, provvedimento impugnato, il ricorso e la rinuncia alla trattazione ,rale del procedimento da parte della difesa; adita !a relazione svolta dalla consigliera Maria Sabina Vigna; serAite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore Paffarie Piccirllo, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della itenze impugnati°.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo in data 20 ottobre 2020, che condannava Cardella Massimiliano alla pena di legge per il reato di evasione.

2. Avverso la sentenza ricorre per cassazione Cardella, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo, come unico motivo, la violazione di legge processuale in relazione agli artt.178 e 179 cod. proc. pen. Nel decreto di citazione il ricorrente è indicato come elettivamente domiciliato presso il difensore; viceversa, nella nomina di fiducia allegata, Cardella eleggeva domicilio presso il luogo ove, allora, era detenuto e cioè la Casa Circondariale Pagliarelli di Palermo. In tale atto l'imputato escludeva, infine, che il difensore potesse accettare atti indirizzati a lui ex art. 157, comma 8-bis cod. pen. Le suindicate circostanze venivano esposte alla Corte d'appello di Palermo con nota del 18 novembre 2022, depositata telematicamente, chiedendo il rinnovo della notifica del decreto di citazione ma, sul punto, la Corte è rimasta silente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Effettivamente l'imputato aveva eletto domicilio per questo procedimento presso la Casa Circondariale, ove era detenuto in relazione al reato di evasione di cui all'imputazione. La Corte di appello di Palermo ha, conseguentemente, effettuato la notifica del decreto di citazione presso il domicilio eletto, il quale era però divenuto inidoneo, posto che Cardella era stato rimesso in libertà e non aveva indicato un nuovo domicilio. La difesa, peraltro, nei motivi non deduce che la notifica doveva essere effettuata in carcere, dolendosi unicamente del fatto che Cardella era indicato come elettivamente domiciliato presso il difensore, circostanza, questa, effettivamente non corrispondente alla realtà, ma, in ogni caso, non presa in considerazione dal Collegio di appello, il quale risulta avere effettuato tutte le necessarie ricerche, sapendo dello stato di detenzione per altra causa del ricorrente.

Non risultando più il predetto detenuto, correttamente la Corte di appello ha, da ultimo, effettuato la notifica al difensore ex art. 161 comma 4 cod. proc. peri.r\r 3. Nessuna violazione di legge processuale è, pertanto, ravvisabile. 4.Alla inammissibilità dei ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 giugno 2023 Il Con