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Sentenza — n. 37693/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 37693/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 37693/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Gedle Giorgis Feleke nato in Etiopia il 10/5/1941 avverso il decreto emesso il 28/4/2021 dal Tribunale di Roma visti gli atti, il decreto impugnato e il ricorso; udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Elisabetta Ceniccola, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Regesto Legislator

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art. 175 cod.proc.pen; Sentenza — n. 37693/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Occorre premettere che, a fronte di un provvedimento di archiviazione adottato il 28 aprile 2022, la richiesta di rimessione in termini risulta proposta il 14 febbraio 2023. Qualsivoglia valutazione sul merito della stessa, presuppone l'accertamento della sua ammissibilità e, quindi, della data in cui il ricorrente avrebbe avuto conoscenza del provvedimento avverso il quale intende proporre opposizione, previa rimessione in termini. A tal riguardo, il ricorso è del tutto silente, non deducendo neppure la data in cui il ricorrente avrebbe avuto effettiva conoscenza dell'ordinanza di archiviazione, il che preclude il vaglio positivo della successiva istanza di rimessione in termini.

Parole chiave

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opposizione opposizione tardiva rinvio del dibattimento ritiro della domanda di revisione termini di ricorso notifica del cambiamento d'indirizzo

Disposizioni normative citate

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art. 175 cod.proc.pen
Tale elemento depone a sfavore del rispetto del termine previsto dall'art. 175 cod.proc.pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Gedle Giorgis Feleke nato in Etiopia il 10/5/1941 avverso il decreto emesso il 28/4/2021 dal Tribunale di Roma visti gli atti, il decreto impugnato e il ricorso; udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Elisabetta Ceniccola, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.11 ricorrente ha impugnato l'ordinanza con la quale il Gip del Tribunale di Roma rigettava la richiesta di rimessione in termini, presentata al fine di proporre opposizione avverso il decreto di archiviazione, adottato in data 28 aprile 2022, nel procedimento in cui il ricorrente era persona offesa.

2. Con l'unico motivo di ricorso, si deduce violazione di legge in relazione agli artt. 153-bis, 154 e 168, sostenendo che l'archiviazione era stata pronunciata nonostante alla persona offesa non fosse stata notificata la richiesta del pubblico ministero, in tal modo risultandogli impedito di proporre opposizione. In particolare, si rappresenta che all'epoca della richiesta di archiviazione, il ricorrente aveva mutato residenza e che l'ufficiale giudiziario si sarebbe limitato a dichiarare di aver effettuato le dovute ricerche, in realtà non correttamente eseguite.

3. Il ricorso è stato trattato con le forme previste dall'art.611, comma 1, cod.proc.pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Occorre premettere che, a fronte di un provvedimento di archiviazione adottato il 28 aprile 2022, la richiesta di rimessione in termini risulta proposta il 14 febbraio 2023. Qualsivoglia valutazione sul merito della stessa, presuppone l'accertamento della sua ammissibilità e, quindi, della data in cui il ricorrente avrebbe avuto conoscenza del provvedimento avverso il quale intende proporre opposizione, previa rimessione in termini. A tal riguardo, il ricorso è del tutto silente, non deducendo neppure la data in cui il ricorrente avrebbe avuto effettiva conoscenza dell'ordinanza di archiviazione, il che preclude il vaglio positivo della successiva istanza di rimessione in termini.

Peraltro, dall'esame degli atti - cui la Corte ha accesso in considerazione della natura processuale del motivo - risulta che il difensore di fiducia del ricorrente presentava in data 20 febbraio 2021 richiesta di sollecita definizione del procedimento nel quale il ricorrente era persona offesa. Con annotazione apposta in calce alla richiesta (datata 2 aprile 2022), il pubblico ministero specificava che pendeva richiesta di archiviazione dal dicembre 2019. Tale elemento depone a sfavore del rispetto del termine previsto dall'art. 175 cod.proc.pen. per proporre la richiesta di rimessione in termini, posto che il ricorrente era stato informato - sia pur in maniera irrituale - del deposito della richiesta di archiviazione, sicchè avrebbe dovuto espressamente indicare le ragioni della sua inattività e della conoscenza del provvedimento solo a distanza di quasi un atto dall'adozione.

Del resto, deve anche darsi atto che la stessa istanza rivolta dal difensore di fiducia al giudice per le indagini preliminari non era espressamente finalizzata alla rimessione in termini, bensì alla mera richiesta di dichiarazione di nullità della notifica della richiesta di archiviazione. La richiesta, così come formulata, era di per sé inammissibile, in quanto il giudice per le indagini preliminari - essendo stato già emesso il decreto di archiviazione - non poteva disporre la rinnovazione della notifica, essendo il procedimento già concluso, né vi erano i presupposti per la rimessione in termini, dato che la parte non aveva neppure dedotto la tempestività della richiesta.

3. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 luglio 2023