Italian court dismisses appeal as inadmissible due to prior settlement limiting jurisdiction over liability and guilt.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Ciro Moscato inadmissible via simplified procedure. The lower court had previously defined the proceedings through a settlement agreement where the appellant renounced issues regarding liability and guilt under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that such a renunciation creates preclusive effects on the entire process, including the appellate review, thereby barring the current challenge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 cod. proc. pen.; Art. 360 c.p.p.: A renunciation of liability and guilt in a settlement agreement limits the second-instance judge's cognition and creates preclusive effects on the entire process, including the Court of Cassation's jurisdiction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Moscato Ciro, nato a Torre Del Greco il 30/07/1976 avverso la sentenza del 17/03/2023 della Corte d'appello di Salerno; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ercole Aprile OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge. Analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena (e nel caso, in punto di responsabilità e colpevolezza ex art. 129 cod. proc. pen.) limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.