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Ordinanza — n. 37683/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37683/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37683/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Hoxha Fadil, nato in Albania il 10.07.1999 avverso la sentenza del 29/03/2023 emessa dal G.i.p. del Tribunale di Verona; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Stefania Riccio <, OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata; Considerato, invero, che il primo motivo - con cui si censura il vizio di motivazione in ordine alla congruità della pena applicata - non è deducibile avverso la sentenza di patteggiamento, essendo argomento incompatibile con l'avvenuto concordato sanzionatorio proveniente dallo stesso ricorrente e tale da presupporre il suo consenso in ordine al trattamento penale;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 37683/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto, inoltre, che il secondo motivo - con cui si contesta l'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990 - non rientra tra quelli per i quali è ammesso, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione avverso la tipologia di sentenza impugnata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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modalità di calcolo dell'ammenda pena massima adeguamento della pena pena pecuniaria riduzione della multa spese di detenzione
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Testo completo

a seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Hoxha Fadil, nato in Albania il 10.07.1999 avverso la sentenza del 29/03/2023 emessa dal G.i.p. del Tribunale di Verona; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Stefania Riccio <, OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata; Considerato, invero, che il primo motivo - con cui si censura il vizio di motivazione in ordine alla congruità della pena applicata - non è deducibile avverso la sentenza di patteggiamento, essendo argomento incompatibile con l'avvenuto concordato sanzionatorio proveniente dallo stesso ricorrente e tale da presupporre il suo consenso in ordine al trattamento penale;

Ritenuto, inoltre, che il secondo motivo - con cui si contesta l'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990 - non rientra tra quelli per i quali è ammesso, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione avverso la tipologia di sentenza impugnata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis