Sentenza — n. 37344/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl ricorso è fondato. 2.11 disposto dell'art. 173, comma 3, cod. proc. pen. va senz'altro applicato anche alle impugnazioni proposte a mezzo pec e, dunque, nel caso in esame, non v'è dubbio che l'atto di riesame sia stato tempestivamente proposto il 17 aprile 2023, trattandosi del giorno successivo non festivo, rispetto al 16 aprile 2023 - decimo giorno successivo alla notifica dell'ordinanza - cadente di domenica.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 73 d.P.R. 309/90; Sentenza — n. 37344/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è fondato. 2.11 disposto dell'art. 173, comma 3, cod. proc. pen. va senz'altro applicato anche alle impugnazioni proposte a mezzo pec e, dunque, nel caso in esame, non v'è dubbio che l'atto di riesame sia stato tempestivamente proposto il 17 aprile 2023, trattandosi del giorno successivo non festivo, rispetto al 16 aprile 2023 - decimo giorno successivo alla notifica dell'ordinanza - cadente di domenica.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
iesame di Roma Yso gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; ;ta la relazione svolta dai consigliere Maria Sabina Vigna; Sentite le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto i,'rocuratore Generale, Vincenzo Senatore, che ha chiesto l'annullamento con rinvio deha sentenza impugnata; l'avvocatu Silvana Meliambro, in sostituzione deil'avv. Lorenzo Magnarelli, e ha insistito nel ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Coi i ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Roma ha temato dei Giudice delle indagini preliminari del locale Tribunale i 6 aprile! 202,3 che applicava a Casaiati la misura cautelare degli arresti r( domiciliari in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90, dichiarando inammissibile, per tardività, l'impugnazione.
2. Avverso l'ordinanza ricorre per cassazione Casalati, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo, come unico motivo, la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla rilevata inammissibilità della ordinanza per presentazione tardiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato. 2.11 disposto dell'art. 173, comma 3, cod. proc. pen. va senz'altro applicato anche alle impugnazioni proposte a mezzo pec e, dunque, nel caso in esame, non v'è dubbio che l'atto di riesame sia stato tempestivamente proposto il 17 aprile 2023, trattandosi del giorno successivo non festivo, rispetto al 16 aprile 2023 - decimo giorno successivo alla notifica dell'ordinanza - cadente di domenica.
3. La ordinanza deve, pertanto, essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale del riesame di Roma.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Roma competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Così deciso il 4 luglio 2023 1.1e