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Sentenza — n. 37336/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 37336/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 37336/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Cor a sentenza impugnata, la Corte di appello di Potenza, in riforma della .itenza di Matera dei 19 novembre 2018, riduceva a mesi otto di reclusione la pena inflitta a Benedetto Tommaso in relazione ai reati di cui agli artt. 337 e 582-585 cod. pen. Si contesta a Benedetto di avere spintonato violentemente - tanto da cagionargli lesioni guaribili in cinque giorni - l'operante dei carabinieri che gli chiedeva di fornire i documenti.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Sentenza — n. 37336/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la sentenza, ricorre per cassazione Benedetto, a mezzo del clifensore di fiducia, che deduce la violazione di legge in relazione alla mancata concessione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. La offensività del reato non viene meglio specificata dalla Corte territoriale e, quanto ai precedenti, Benedetto è stato condannato una sola volta per resistenza a pubblico ufficiale.

Parole chiave

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sanzioni penali pene condizionali pentito infrazione alla legge sulle armi riesame dell'entità pena guida nonostante revoca della patente

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
Avverso la sentenza, ricorre per cassazione Benedetto, a mezzo del clifensore di fiducia, che deduce la violazione di legge in relazione alla mancata concessione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

i motivi di :;( rso.

RITENUTO IN FATTO

I. Cor a sentenza impugnata, la Corte di appello di Potenza, in riforma della .itenza di Matera dei 19 novembre 2018, riduceva a mesi otto di reclusione la pena inflitta a Benedetto Tommaso in relazione ai reati di cui agli artt. 337 e 582-585 cod. pen. Si contesta a Benedetto di avere spintonato violentemente - tanto da cagionargli lesioni guaribili in cinque giorni - l'operante dei carabinieri che gli chiedeva di fornire i documenti.

2. Avverso la sentenza, ricorre per cassazione Benedetto, a mezzo del clifensore di fiducia, che deduce la violazione di legge in relazione alla mancata concessione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. La offensività del reato non viene meglio specificata dalla Corte territoriale e, quanto ai precedenti, Benedetto è stato condannato una sola volta per resistenza a pubblico ufficiale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è infondato.

2. La Corte territoriale, in ossequio ai principii enunciati dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi, Rv. 283064; Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590), per i quali la valutazione circa la sussistenza c;ei:a causa di non punibilità va fatta in concreto tenendo conto di tutti gli indici di 'enge, ha argomentato, circa il difetto del requisito dell'occasionalità e della particolare tenuità della condotta, con riferimento ai precedenti penali da cui 'imputato era gravato, di cui uno per fatto identico. La Corte ha, poi, sottolineato la oggettiva gravità del fatto in sé e la cii-costanza che i numerosissimi precedenti penali siano tutti indicativi di una condotta costantemente violenta e dedita al crimine, e che non ha mai cambiato stile di vita.

Dati di segno negativo, questi, che sono stati considerati ostativi alla configurabilità nel caso in esame della particolare tenuità del fatto. Seppure implicitamente inerente agli indici di gravità oggettiva del fatto di esistenza a pubblico ufficiale e di lesioni, e al grado di colpevolezza dell'agente, piurirecidivo, alla stregua dell'art. 133, primo comma, cod. pen., trattasi a ben vedere di motivato apprezzamento di merito (Cass., Sez. 4, n. 27595 del T:11/05/2022, Rv. 283420; Sez. 5, n. 15658 del 14/12/2018 (dep. 09/04/2019), Rv. 275635), che la generica doglianza difensiva, già disattesa in sede di gravame, vale ad inficare e che risulta insindacabile da parte de1115 Giudice di legittimità.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 4 luglio 2023 Il C