Sentenza — n. 37335/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza n. 39699 del 13.9.2019 la Corte di cassazione aveva annullato la precedente sentenza di condanna nei riguardi di Michele Minacapillo per non avere la Corte di appello preso in considerazione la richiesta di applicazione della continuazione tra il reato di tentata estorsione aggravata oggetto del presente processo e quelli giudicati con altra sentenza di condanna emessa il 20.4.2012. La Corte di appello di Bari, in sede di giudizio di rinvio, ha riconosciuto la continuazione tra i reati in questione e rideterminato la pena in anni sette di reclusione.2.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 37335/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Con sentenza n. 39699 del 13.9.2019 la Corte di cassazione aveva annullato la precedente sentenza di condanna nei riguardi di Michele Minacapillo per non avere la Corte di appello preso in considerazione la richiesta di applicazione della continuazione tra il reato di tentata estorsione aggravata oggetto del presente processo e quelli giudicati con altra sentenza di condanna emessa il 20.4.2012. La Corte di appello di Bari, in sede di giudizio di rinvio, ha riconosciuto la continuazione tra i reati in questione e rideterminato la pena in anni sette di reclusione.2.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Miracapillo Michele, nato a Bari il 24/10/1974 avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bari il 21/04/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato, i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri; udito il Sostituto Procuratore Generale, dott. Raffaele Gargiulo, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della impugnata sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena in anni sei e mesi quattro di reclusione;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza n. 39699 del 13.9.2019 la Corte di cassazione aveva annullato la precedente sentenza di condanna nei riguardi di Michele Minacapillo per non avere la Corte di appello preso in considerazione la richiesta di applicazione della continuazione tra il reato di tentata estorsione aggravata oggetto del presente processo e quelli giudicati con altra sentenza di condanna emessa il 20.4.2012. La Corte di appello di Bari, in sede di giudizio di rinvio, ha riconosciuto la continuazione tra i reati in questione e rideterminato la pena in anni sette di reclusione.2.
Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato deducendo con un unico motivo violazione di norma processuale. La Corte avrebbe determinato la pena base in quella di sei anni di reclusione, cioè quella inflitta in precedenza con la sentenza divenuta irrevocabile, e inflitto, a titolo di continuazione, per il reato oggetto del presente processo, un aumento di pena di un anno di reclusione. Sostiene l'imputato che la pena inflitta con la precedente sentenza sarebbe stata non di sei anni di reclusione ma di cinque anni e quattro mesi, così come si evincerebbe dal dispositivo che, nella specie, dovrebbe prevalere sulla motivazione.
Dunque la pena che la Corte di appello avrebbe dovuto infliggere era quella di sei anni e mesi quattro di reclusione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Dalla lettura del dispositivo della sentenza emessa dalla Corte di appello di Bari il 20.12.2012, divenuta irrevocabile, si evince che il ricorrente era stato condannato alla pena finale di anni cinque e mesi quattro di reclusione. Dunque, in sede di giudizio di rinvio, la Corte di appello, che, nel riconoscere la continuazione tra i reati e nel rideterminare la pena, ha espressamente ritenuto di non voler modificare il computo della pena in precedenza inflitta con la sentenza divenuta irrevocabile, doveva disporre l'aumento di pena di un anno di reclusione per il reato oggetto del presente processo, facendo riferimento alla pena base di anni cinque e mesi quattro di reclusione e non a quella di anni sei. Ne consegue cha la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio e, dando seguito alla operazione matematica compiuta dal Giudice di merito, la pena deve essere rideterminata in anni sei e mesi quattro di reclusione. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena, che ridetermina in anni sei e mesi quattro di reclusione. Così deciso in Rom