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Ordinanza — n. 37156/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37156/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37156/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Radut Alexandru Marian, nato in Romania il 29/04/1992 avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bari il 04/07/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza con cui Radut Alexandru Marian è stato condannato per i reati di lesioni personali volontarie e resistenza a pubblico ufficiale.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 37156/2023 — snpen · Corte di Cassazione: La Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza con cui Radut Alexandru Marian è stato condannato per i reati di lesioni personali volontarie e resistenza a pubblico ufficiale.

Parole chiave

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audizione personale obbligatoria cancellazione dall'albo avvocati caso di rigore personale diritto a un difensore ripudiazione ricusazione del pubblico ministero
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Radut Alexandru Marian, nato in Romania il 29/04/1992 avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bari il 04/07/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza con cui Radut Alexandru Marian è stato condannato per i reati di lesioni personali volontarie e resistenza a pubblico ufficiale.

2. Ha proposto ricorso per cassazione personalmente l'imputato.

3. Il ricorso è inammissibile perchè proposto personalmente dall'interessato. Le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno chiarito che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di • inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010). Nel caso di specie, il ricorso è stato personalmente sottoscritto dall'imputato successivamente dell'entrata in vigore, avvenuta il 3 agosto 2017, delle modifiche apportate dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 maggio 2023.