Sentenza — n. 36983/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza del 6 marzo 2023 il Tribunale di Foggia ha convalidato l'arresto effettuato dalla polizia giudiziaria di Nicola Masciavè in relazione al reato di evasione. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Nicola Masciavè deducendo con unico motivo violazione dell'art. 385 cod. pen. in relazione all'elemento psicologico del reato non essendosi il ricorrente sottrattoU in alcun modo ai controlli, in quanto recatosi presso la caserma dei Carabinieri, dopo aver usufruito di un permesso, comunicando di non voler rientrare presso la comunità terapeutica e chiedendo di essere condotto in carcere.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 385 cod. pen; Sentenza — n. 36983/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Nicola Masciavè deducendo con unico motivo violazione dell'art. 385 cod. pen. in relazione all'elemento psicologico del reato non essendosi il ricorrente sottrattoU in alcun modo ai controlli, in quanto recatosi presso la caserma dei Carabinieri, dopo aver usufruito di un permesso, comunicando di non voler rientrare presso la comunità terapeutica e chiedendo di essere condotto in carcere.
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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Masciavè Nicola, nato a Andria il 03/09/1967 avverso la ordinanza del 06/03/2023 del Tribunale di Foggia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente Angelo Capozzi; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mariaemanuela Guerra, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 6 marzo 2023 il Tribunale di Foggia ha convalidato l'arresto effettuato dalla polizia giudiziaria di Nicola Masciavè in relazione al reato di evasione.
2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Nicola Masciavè deducendo con unico motivo violazione dell'art. 385 cod. pen. in relazione all'elemento psicologico del reato non essendosi il ricorrente sottrattoU in alcun modo ai controlli, in quanto recatosi presso la caserma dei Carabinieri, dopo aver usufruito di un permesso, comunicando di non voler rientrare presso la comunità terapeutica e chiedendo di essere condotto in carcere.
3. E' pervenuta rinuncia al ricorso da parte del difensore munito di procura speciale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per rinuncia, non potendosi apprezzare il motivo sopravvenuto essendo dedotta ma non provata la assoluzione del ricorrente nel processo di merito.
2. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così