Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 36982/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36982/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36982/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Capobianco Emenuele, nato a Napoli il 06/06/1988 avverso la sentenza del 14/12/2022 emessa dalla Corte d'appello di Napoli; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Debora Tripiccione OSSERVA Rilevato che il ricorrente deduce con un unico motivo di ricorso vizi cumulativi di violazione di legge e di omessa motivazione sulla sussistenza di una causa di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; Ritenuto chetin tema di "patteggiamento in appello", il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art.129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, nel caso di specie limitata al punto concernente il trattamento sanzionatorio, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522).

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 36982/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 129 cod. proc. pen.; Ritenuto chetin tema di "patteggiamento in appello", il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art.129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, nel caso di specie limitata al punto concernente il trattamento sanzionatorio, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522).

Parole chiave

Generato dall'IA
licenziamento in tronco diritto di ottenere una decisione abbandono del procedimento penale messa in libertà provvisoria permesso di promuovere un procedimento penale rinuncia alla motivazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 129 cod. proc. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Capobianco Emenuele, nato a Napoli il 06/06/1988 avverso la sentenza del 14/12/2022 emessa dalla Corte d'appello di Napoli; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Debora Tripiccione OSSERVA Rilevato che il ricorrente deduce con un unico motivo di ricorso vizi cumulativi di violazione di legge e di omessa motivazione sulla sussistenza di una causa di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; Ritenuto chetin tema di "patteggiamento in appello", il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art.129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, nel caso di specie limitata al punto concernente il trattamento sanzionatorio, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522).

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso