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Sentenza — n. 36976/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 36976/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 36976/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro, in sede di rinvio disposto da questa Corte di cassazione, a seguito di gravame interposto - per quanto in questa sede di interesse - dagli imputati Antonio Donato e Paolo Paone avverso la sentenza emessa il 12 ottobre 2018 dal Giudice dell'udienza preliminare del locale Tribunale, ha rideterminato la pena inflitta ai predetti in relazione alla affermata responsabilità penale.

Regesto Legislator

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art. 81 cod. pen, art. 648 cod. pen, art. 133 cod. pen, art. 62-bis cod. pen; Sentenza — n. 36976/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso nell'interesse di Antonio Donato è fondato, essendosi inflitta al predetto anche la multa di euro 500,00 in relazione al riconoscimento della continuazione per il reato già giudicato di cui all'art. 648 cod. pen., pena pecuniaria che supera la pena di un anno di reclusione già in precedenza inflitta, così operandondosi una non consentita reformatio in pejus (ex multis, Sez. 3, n. 13725 del 15/11/2018, dep. 2019, Ferrigno, Rv. 275187). Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di Antonio Donato limitatamente alla pena pecuniaria inflitta in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen., che va eliminata ai sensi dell'art. 620 lett. I), cod. proc. pen.

Parole chiave

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modalità di calcolo dell'ammenda recidiva nell'infrazione sanzioni pecuniarie revisione della sentenza penale riesame dell'entità pena altri capi d'accusa

Disposizioni normative citate

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art. 81 cod. pen
Nell'interesse di Antonio Donato si deduce con unico motivo violazione dell'art. 81 cod. pen.
art. 648 cod. pen
in relazione all'aumento di pena a titolo di continuazione in ordine al reato di cui all'art. 648 cod. pen.
art. 133 cod. pen
Nell'interesse di Paolo Paone si deduce erronea applicazione dell'art. 133 cod. pen.
art. 62-bis cod. pen
in relazione all'art. 62-bis cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. Donato Antonio, nato a Catanzaro il 06/02/1969 2. Paone Paolo, nato a Soveria Mannelli il 05/02/1987 avverso la sentenza del 14/09/2022 della Corte di appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal componente Angelo Capozzi; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Simone Perelli , che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza nei confronti di Donato Antonio limitatamante alla pena pecuniaria, da eliminare; dichiararsi l'inammissibilità del ricorso di Paone Paolo.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro, in sede di rinvio disposto da questa Corte di cassazione, a seguito di gravame interposto - per quanto in questa sede di interesse - dagli imputati Antonio Donato e Paolo Paone avverso la sentenza emessa il 12 ottobre 2018 dal Giudice dell'udienza preliminare del locale Tribunale, ha rideterminato la pena inflitta ai predetti in relazione alla affermata responsabilità penale.

2. Avverso la sentenza hanno presentato ricorso per cassazione gli imputati a mezzo dei rispettivi difensori.

3. Nell'interesse di Antonio Donato si deduce con unico motivo violazione dell'art. 81 cod. pen. in relazione all'aumento di pena a titolo di continuazione in ordine al reato di cui all'art. 648 cod. pen. per il quale era intervenuta condanna nell'ambito della sentenza n. 1986/2017 R. g. sent. essendosi inflitta l'ulteriore i pena pecuniaria di 500 euro di multa operando una non consentita reformatio in y pejus 4. Nell'interesse di Paolo Paone si deduce erronea applicazione dell'art. 133 cod. pen. in relazione all'art. 62-bis cod. pen. e vizio cumulativo della motivazione in relazione all'omessa decisione sul riconoscimento delle attenuanti generiche, il cui esame doveva considerarsi conseguente all'annullamento con rinvio in ordine al trattamento sanzionatorio,ugg- - .."Qui~AR esclusione della aggravante della mafiosità, tenuto conto che in appello era stata posta la questione sul riconoscimento delle dette attenuanti. procedimento si è svolto in forma cartolare ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.-l. 28 ottobre 2020, n.137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. mod. 4-k Non possono considerarsi le conclusioni svolte dal difensore di Paolo Paone, depositate in via telematica in data 6 luglio 2023, fuori termine.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso nell'interesse di Antonio Donato è fondato, essendosi inflitta al predetto anche la multa di euro 500,00 in relazione al riconoscimento della continuazione per il reato già giudicato di cui all'art. 648 cod. pen., pena pecuniaria che supera la pena di un anno di reclusione già in precedenza inflitta, così operandondosi una non consentita reformatio in pejus (ex multis, Sez. 3, n. 13725 del 15/11/2018, dep. 2019, Ferrigno, Rv. 275187). Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di Antonio Donato limitatamente alla pena pecuniaria inflitta in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen., che va eliminata ai sensi dell'art. 620 lett. I), cod. proc. pen.

2. Il ricorso nell'interesse di Paolo Paone è inammissibile perché manifestamente infondato. Invero, non vale a radicare l'obbligo di esaminare la questione sul riconoscimento delle attenuanti generiche la sua devoluzione in sede del precedente appello, non essendkrà--TUéstione successivamente devoluta in sede di legittimità essendosi la sentenza rescindente limitata ad annullare la decisione di merito sul solo punto del riconoscimento della aggravante mafiosa.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Donato Antonio limitatamente alla pena pecuniaria di euro 500,00 irrogatagli in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen., che elimina. Dichiara inammissibile il ricorso di Paone Paolo e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell