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Ordinanza — n. 35788/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses late jurisdictional objection after second-instance settlement limits procedural rights.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35788/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to the late filing of a territorial jurisdiction objection. The appellant, Macciocchi, raised this issue after being sentenced via a settlement agreement in the second instance. The court ruled that such agreements preclude further procedural challenges, including jurisdictional complaints, which were deemed untimely and barred by the finality of the settlement.

Regesto Legislator

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Art. 100 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: A settlement agreement reached in the second instance regarding the penalty limits the scope of the second-instance judgment and produces preclusive effects on the entire proceedings, barring late objections to territorial jurisdiction in the appeal.

Parole chiave

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late jurisdictional objection second instance settlement preclusive effect proceedings Corte di Cassazione procedural preclusion condono delle spese procedurali rinuncia alla concessione conseguenze del ritiro

Disposizioni normative citate

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Art. 100 c.p.p.
Art. 360 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero
concordato in appello, eccepisce l'incompetenza per territorio del giudice di primo grado; Ritenuto che la deduzione, come già rilevato dal giudice di secondo grado, è ampiamente tardiva e che, comunque, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA su ricorso proposto da Macciocchi Paolo, nato a Roma il 21/07/1973 avverso la sentenza del 13/01/2023 della Corte di appello di Lecce; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Onnbretta Di Giovine OSSERVA Rilevato che il ricorrente, dopo essere stato condannato in secondo grado a seguito di c.d. concordato in appello, eccepisce l'incompetenza per territorio del giudice di primo grado; Ritenuto che la deduzione, come già rilevato dal giudice di secondo grado, è ampiamente tardiva e che, comunque, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, quand'anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena, limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis